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Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 02/08/1997 (Rv. 506384 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Efficacia - Estensione - Nei confronti di soggetti diversi dalle parti del tentativo di conciliazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506384-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

Il principio secondo il quale, in caso di morte di una delle parti di una controversia agraria, il giudizio successivamente riassunto non deve essere preceduto da un ulteriore tentativo di conciliazione (previsto dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982) è estensibile alla ipotesi di mero intervento di terzo che non spieghi domande di sorta a sostegno di una propria, autonoma posizione (come nel caso di intervento di un familiare del coltivatore diretto indicato, dal concedente, come coadiutore nella conduzione del fondo in corso di giudizio per la risoluzione anticipata di un contratto di affitto), ma non anche a quelle in cui l'attore abbia proposto, con l'atto di riassunzione, nuove domande, estranee alla pregressa ed ormai definitivamente consumata fase conciliativa, ovvero in cui l'interveniente in causa si costituisca quale reale ed unico destinatario delle pretese della controparte, e non anche come avente causa della parte originariamente evocata in giudizio (come nel caso in cui il figlio della concedente, convenuta per la declaratoria di conversione di un contratto associativo, assuma di essere l'unico titolare del rapporto controverso).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)