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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16844 del 25/05/2022 (Rv. 664876 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Benefici a favore delle vittime di reati di criminalità organizzata e dei loro familiari - Condizione di esclusione - bi sulla non estraneità ad ambienti criminali - Requisiti - Richiamo ad elementi e fatti specifici - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664876-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE

Ai fini dell'esclusione dal riconoscimento dei benefici in favore delle vittime dei reati di criminalità organizzata e dei loro familiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 302 del 1990, come modificata dalla legge n. 407 del 1998, applicabile "ratione temporis", i dubbi in ordine alla non totale estraneità della vittima "ad ambienti e rapporti delinquenziali" devono essere comunque ragionevoli e "vestiti" o "qualificati", in modo da consentire ai familiari, sui quali incombe l'onere di provare tale estraneità, di dimostrare, a fronte delle allegazioni dell'amministrazione, che il congiunto era una vittima innocente. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto non provata la totale estraneità della vittima, uccisa nel 1982, limitandosi ad affermare che lo stesso risultava indiziato di per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti sulla base di informative della Questura risalenti agli anni 2004-2005, in cui si riferiva esclusivamente che la vittima era stata "indiziata di delitto e/o pregiudicata per atti osceni", senza alcuna indicazione ulteriore per identificare l'Autorità e gli atti di indagine ai quali si faceva riferimento).

Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 2 lett. B, Legge 23/11/1998 num. 407, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)