Sez. L, Sentenza n. 11750 del 19/10/1999 (Rv. 530702 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Condizioni - Erogazione del trattamento retributivo minimo - Riferimento ai contratti collettivi nazionali e provinciali - Raffronto con il trattamento economico di fatto assicurato dall'azienda ai propri dipendenti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
A seguito del D.L. 3 luglio 1986 n. 328, convertito nella legge 31 luglio 1986 n. 440 la fiscalizzazione degli oneri sociali spetta alla sola condizione che i lavoratori delle imprese interessate ricevano retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali, purché vigenti, mentre la disciplina precedentemente vigente (legge 28 novembre 1980 n. 782, D.L. 24 marzo 1982 n. 91, convertito in legge 21 maggio 1982 n. 267) subordinava la concessione del beneficio alla condizione che le imprese assicurassero ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; pertanto il giudice di merito deve individuare, per il periodo in contestazione, i trattamenti economici minimi previsti dai contratti suddetti e quelli di fatto praticati dall'azienda ai propri dipendenti al fine di accertare la spettanza o l'esclusione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Riferimenti normativi: Legge 31/07/1986 num. 440, Decreto Legge 03/07/1986 num. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)