Sez. L, Sentenza n. 4560 del 22/05/1997 (Rv. 504604 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Condizioni - Erogazione del trattamento retributivo minimo - Riferimento al contratto collettivo applicabile - Sufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
A seguito del D.L. 3 luglio 1986 n. 328, convertito nella l. 31 luglio 1986 n. 440 la fiscalizzazione degli oneri sociali spetta alla sola condizione che i lavoratori delle imprese interessate ricevano retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali, purché vigenti, mentre la disciplina precedentemente vigente (legge 28 novembre 1980 n. 782 e D.L. 24 marzo 1982 n. 91, convertito in legge 21 maggio 1982 n. 267) subordinava la concessione del beneficio alla condizione che le imprese assicurassero ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Pertanto in caso di contemporanea vigenza, per un medesimo settore di attività, di più contratti collettivi stipulati da organizzazioni datoriali dotate tutte del requisito di rilevanza richiesto dal D.L. 3 luglio 1986 n. 328, cit., non sussiste alcun criterio di prevalenza, essendo sufficiente, ai fini del requisito per la maturazione del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali che il datore di lavoro garantisca ai propri dipendenti il trattamento economico minimo previsto da uno dei contratti collettivi vigenti, anche se avente un'estensione territoriale ridotta.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782, Decreto Legge 24/03/1982 num. 91, Legge 21/05/1982 num. 267, Decreto Legge 03/07/1986 num. 328, Legge 31/07/1986 num. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)