Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 10/07/1975 (Rv. 376720 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - PROVVEDITORI DELLE OPERE PUBBLICHE - POTERE DI DEROGARE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA PARTE DELLA LEGGE ANTISISMICA N 1694 DEL 1962 - INSUSSISTENZA - POTERE DI REGOLARE ALLINEAMENTI, DISTANZE, LARGHEZZE ED ALTEZZE - AUTONOMIA DI TALE POTERE - MANCATO ESERCIZIO DELLO STESSO - CONSEGUENZE - NORMATIVA APPLICABILE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - PROVVEDITORI DELLE OPERE PUBBLICHE - POTERE DI DEROGARE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA PARTE DELLA LEGGE ANTISISMICA N 1694 DEL 1962 - INSUSSISTENZA - POTERE DI REGOLARE ALLINEAMENTI, DISTANZE, LARGHEZZE ED ALTEZZE - AUTONOMIA DI TALE POTERE - MANCATO ESERCIZIO DELLO STESSO - CONSEGUENZE - NORMATIVA APPLICABILE.*
Il potere conferito ai provveditori delle opere pubbliche dall'art 17 della legge n 1694 del 1962 (legge sull'edilizia in zone sismiche) non va inteso come il potere di derogare alle Disposizioni contenute nella prima parte di detta legge, bensi come un potere autonomo e diretto di porre in essere, per i vecchi centri abitati, una regolamentazione sugli allineamenti, le distanze tra costruzioni, le larghezze stradali e le altezze degli edifici, la quale deve avere come semplice criterio ispiratore la tutela delle esigenze di sicurezza che stanno alla base di tutta la legge speciale. Tale norma, peraltro, non pone in essere direttamente questa disciplina, ma prevede unicamente in qual modo essa debba venire ad esistenza, mediante una determinata attivita di organi amministrativi. Ne consegue che, qualora questi rimangono inerti, non essendo applicabili gli artt 6, 7 e 8 della legge antisismica e non essendo neppure venuta in esistenza la disciplina speciale, non puo che tornare applicabile, in tema di distanze, la normativa generale del codice civile, e cioe il limite inderogabile dell'art 873 cod civ. (Conf 2875/72, mass n 360607).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 7, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)