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Sez. 2, Sentenza n. 2875 del 06/10/1972 (Rv. 360607 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - RICOSTRUZIONE DI VECCHI CENTRI ABITATI - MANCANZA DI PIANI REGOLATORI E REGOLAMENTI EDILIZI - DISCIPLINA DELLE DISTANZE E DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI - DIRETTIVE DEL PROVVEDITORATO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360607-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - RICOSTRUZIONE DI VECCHI CENTRI ABITATI - MANCANZA DI PIANI REGOLATORI E REGOLAMENTI EDILIZI - DISCIPLINA DELLE DISTANZE E DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI - DIRETTIVE DEL PROVVEDITORATO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE - OBBLIGATORIETA.*

L'art 17 della legge antisismica, il quale dispone che quando non esistono piani regolatori o regolamenti edilizi le ricostruzioni nei vecchi centri abitati debbono eseguirsi in base a direttive preventivamente richieste dal comune al competente Provveditorato regionale delle opere pubbliche (Sezione urbanistica), e da questo impartite, per quanto riguarda gli allineamenti, le larghezze stradali, gli intervalli di isolamento e le altezze, in armonia con le norme del capo primo, deve essere interpretato nel senso che i privati non debbono osservare in tale ipotesi le Disposizioni degli artt 6, 7 e 8 della legge antisismica, bensi quelle sostitutive, costituite dalle direttive anzidette tanto vero che il successivo art 18 prevede l'applicazione diretta e immediata alle costruzioni e ricostruzioni nei centri abitati preesistenti delle norme dettate nel primo capo della legge antisismica solo in tema di sistemi costruttivi e di terreni di Fondazione, con esclusione, quindi, delle norme contenute negli artt 6, 7 e 8. (nella specie, trattandosi della costruzione di un corpo avanzato consistente in una scala di accesso, lungo la facciata di un edificio prospiciente una strada pubblica e mancando sia il piano regolatore, sia il regolamento edilizio, sia, infine, le direttive del Provveditorato delle OO PP, la Corte di Cassazione ha ritenuto, in base al principio di cui in massima, che bene i giudici del merito avevano respinto la domanda del proprietario frontista - il quale lamentava la violazione delle norme della legge antisismica sull'altezza degli edifici in rapporto alla larghezza della strada - facendo applicazione dell'art 879 cod civ, secondo il quale alle costruzioni in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze). (V 2794'68, mass n 335436).*

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 7, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 18, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)