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Sez. 1, Sentenza n. 25860 del 02/12/2011 (Rv. 620608 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Contraddittorio - Presenza di tutti i soci - Sufficienza - Eccezione.
Stato
decisa il 2011-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620608-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

Nei giudizi instaurati nei confronti di una società di persone, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, è sufficiente, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, la presenza in giudizio di tutti i soci, nei quali si esaurisce la società, fatta eccezione nel caso in cui si ponga un problema d'indirizzo della domanda nei confronti personali dei soci e non anche della società.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)