Sez. 1, Sentenza n. 25860 del 02/12/2011 (Rv. 620608 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Contraddittorio - Presenza di tutti i soci - Sufficienza - Eccezione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
Nei giudizi instaurati nei confronti di una società di persone, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, è sufficiente, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, la presenza in giudizio di tutti i soci, nei quali si esaurisce la società, fatta eccezione nel caso in cui si ponga un problema d'indirizzo della domanda nei confronti personali dei soci e non anche della società.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)