Sez. 1, Sentenza n. 12125 del 23/05/2006 (Rv. 589956 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE | Liquidazione della quota in favore del socio uscente o degli eredi del socio defunto - Legittimazione passiva nel giudizio - Spettanza esclusiva alla società - Citazione dei soli soci - Sufficienza - Limiti.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE
La domanda di liquidazione della quota di una società di persone (o di fatto) da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società medesima quale unico soggetto passivamente legittimato. Il contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giudizio tutti i suoi soci, solo se risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2295, Cod. Civ. art. 2298, Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)