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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13944 del 19/06/2014 (Rv. 631822 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro del consumatore - Derogabilità da parte del consumatore - Configurabilità - Conseguenze in tema di inammissibilità del conflitto di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2014-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631822-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Qualora il consumatore, nell'agire in giudizio, non si avvalga del foro a lui riferibile in tale qualità, la violazione della regola della competenza non è rilevabile dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né dal giudice d'ufficio. Ove, peraltro, il giudice adito declini comunque, su eccezione del convenuto, la propria competenza in favore di uno dei fori ordinari, neppure il giudice innanzi al quale la causa è stata riassunta può rilevare l'applicazione del foro del consumatore, sicché l'ordinanza con cui elevi conflitto ex art. 45 cod. proc. civ. va dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)