Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5933 del 13/04/2012 (Rv. 622086 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro del consumatore - Nullità della clausola derogatoria - Condizioni - Fondamento - Eccezione d'incompetenza - Rilevabilità - Criteri - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)