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Sez. 6, Sentenza n. 25254 del 24/01/2012 Ud. (dep. 26/06/2012) Rv. 252895 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Eccezione di inutilizzabilità - Deduzione in sede di legittimità - Oneri a carico del ricorrente - Omissione - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2012-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252895-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)