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Sez. 6 - , Sentenza n. 1219 del 12/11/2019 Ud. (dep. 14/01/2020) Rv. 278123 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Dedotta inutilizzabilità di atti processuali - Omessa indicazione degli stessi e della loro rilevanza probatoria - Genericità dell'impugnazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278123-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona imputata del medesimo reato in mancanza del previo avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., ma non valorizzate dal giudice di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)