Sez. 2, Sentenza n. 1378 del 09/09/1970 (Rv. 347131 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - IN GENERE - INNOVAZIONI VIETATE - ALTERAZIONE DELLA SOSTANZA E MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - IN GENERE - INNOVAZIONI VIETATE - ALTERAZIONE DELLA SOSTANZA E MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE - NECESSITA.*
In tema di condominio negli edifici, per la discriminazione tra modificazioni consentite ed innovazioni vietate, non basta che la nuova opera incida sull'entita materiale della cosa comune, ma occorre che ne alteri la sostanza (con mutamento dell'essenza strutturale e funzionale) e ne muti la destinazione (impressavi dalla volonta dei compartecipanti ed espressa dal titolo regolamento di condominio, deliberazioni assembleari, o, gradatamente, dall'uso o dalla natura stessa della cosa).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)