Sez. 2, Sentenza n. 6146 del 14/11/1988 (Rv. 460539 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - INNOVAZIONI - IN GENERE - INNOVAZIONI VIETATE - DETENZIONE DELLA SOSTANZA O SMISTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE - NECESSITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - INNOVAZIONI - IN GENERE - INNOVAZIONI VIETATE - DETENZIONE DELLA SOSTANZA O SMISTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE - NECESSITÀ.*
In tema di condominio negli edifici, ai fini della distinzione tra innovazioni consentite e innovazioni vietate, non basta che la nuova opera incida sull'entità materiale della cosa comune ma occorre che ne alteri la sostanza, con mutamento dell'essenza funzionale e strutturale o ne muti la destinazione (impressavi dalla volontà dei compartecipanti ed espressa dal titolo: regolamento di condominio, deliberazione assembleare, o gradatamente dall'uso o dalla natura stessa della cosa). (nella specie in base all'enunciato principio la Corte suprema ha annullato la decisione del merito che aveva ritenuto innovazione vietata l'utilizzazione parziale del sottosuolo del giardino condominiale per un impianto autonomo di riscaldamento, per cui era rimasta accertata la mancata alterazione della cosa comune e l'inesistenza di impedimento all'uso degli altri condomini). (Conf 1378/70, mass n 347131).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)