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Sez. L, Sentenza n. 7855 del 24/04/2004 (Rv. 572306 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto di agenzia commerciale - Determinazione - Disciplina ex art. 1751 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 D.Lgs. n. 303 del 1991- Derogabilità - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa a transazione intervenuta dopo la risoluzione del rapporto.
Stato
decisa il 2004-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572306-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, l'art. 1751 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della direttiva comunitaria n. 86/653), vieta alle parti del contratto di agenzia di derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti, sicché devono ritenersi leciti gli accordi transattivi raggiunti dopo la scadenza del contratto relativi alla misura dell'indennità di fine rapporto che, mediante reciproche concessioni, consentano all'agente di ottenere un trattamento migliorativo. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto, in un caso di risoluzione del rapporto di agenzia per mutuo dissenso, e quindi in una situazione nella quale l'agente non avrebbe avuto diritto all'indennità di cessazione del rapporto, una somma a tale titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)