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Sez. L, Sentenza n. 18203 del 20/12/2002 (Rv. 559360 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto di agenzia commerciale - Determinazione - Disciplina ex art. 1751 cod. civ. come sostituito dall'art. 4 D.Lgs. n. 303 del 1991 - Deroga mediante accordo individuale o contratto collettivo non pregiudizievole per l'agente - Validità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559360-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, l'art. 1751, comma sesto, cod. civ., come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 303 del 1991 (attuativo della Direttiva Comunitaria n. 86/653), vieta alle parti del contratto di agenzia di derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti; non trattandosi, peraltro, di inderogabilità assoluta, deve ritenersi consentita sia alle stesse parti sia alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre una deroga alla disciplina legale non pregiudizievole per l'agente, nei limiti eventualmente desumibili dalla "ratio" della direttiva comunitaria e delle norme interne di attuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)