Sez. 2, Sentenza n. 343 del 27/07/1979 Ud. (dep. 09/01/1980) Rv. 143853 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
La rilevazione dei dati segnaletici, quali le impronte digitali, in quanto si concreta in una serie di attivita di mera osservazione e di semplice descrizione, si differenzia dall'accertamento tecnico, giacche essa non importa valutazione critica del materiale raccolto e, quindi, a differenza dell'accertamento tecnico, puo essere eseguita dalla polizia giudiziaria senza il rispetto delle formalita previste per la istruzione formale, quando vi sia urgenza di raccogliere le prove. La valutazione delle indagini dattiloscopiche eseguite dalla polizia giudiziaria e riservata al giudice di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)