Sez. 2, Sentenza n. 5586 del 13/01/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149235 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - ESAME DATTILOSCOPICO - PERIZIA - IN GENERE - EQUIPARAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - ESAME DATTILOSCOPICO - PERIZIA - IN GENERE - EQUIPARAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'esame dattiloscopico non può equipararsi alla perizia, la quale presuppone un'indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti. Infatti si esaurisce nel rilevamento di impronte su oggetti e nel raffronto di esse con quelle lasciate appositamente dall'imputato alla presenza della polizia giudiziaria. Quindi non è richiesto un giudizio tecnico, ma solo l'accertamento di dati obiettivi. (Conf. Mass. N. 143853; (Conf. Mass. N. 143498; (Conf. Mass. N. 141199).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)