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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 27 settembre 1983, causa 216/82

Decisione
decisa il 1983-09-27
ECLI
ECLI:EU:C:1983:248

Epigrafe

Nel procedimento 216/82, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra Universität Hamburg e Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder, domanda vertente sull'interpretazione degli am. 173 e 177 del Trattato CEE nonché del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1), e del regolamento della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1798/75 (GU L 316, pag. 17), LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore, A. O'Keeffe e U. Everling, presidenti di Sezione, Mackenzie Stuart, T. Koopmans, O. Due, K. Bahlmann e Y. Galmot, giudici, avvocato generale : Sir Gordon Slynn cancelliere: P. Heim ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti della causa, il procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue :

SENTENZA › In fatto › I — La normativa vigente

paragrafo 1
La causa principale riguarda la concessione della franchigia doganale per un determinato apparecchio scientifico importato nella Comunità. Il fondamento giuridico della franchigia per l'importazione di apparecchi scientifici è costituito dal regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1) (modificato dal regolamento 8. 5. 1979, n. 1027, GU L 134, pag. 1), nonché dal regolamento della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195, che fissa le disposizioni d'attuazione del suddetto regolamento (GU L 316, pag. 17) (modificato dal regolamento 8. 6. 1976, n. 1324, GU L 149, pag. 7, e sostituito, in seguito, dal regolamento 12. 12. 1979, n. 2784, GU L 318, pag. 32).
paragrafo 2
I suddetti regolamenti mirano a garantire l'applicazione, da parte della Comunità, dell'accordo di Firenze elaborato sotto gli auspici dell'Unesco.
paragrafo 3
Secondo l'art. 1 dell'accordo, entrato in vigore nel 1952,
paragrafo 4
«gli Stati contraenti s'impegnano a non applicare dazi doganali né altre imposizioni all'importazione o in occasione dell'importazione: ... b) agli oggetti di carattere ... scientifico ... contemplati negli allegati ... D ...».
paragrafo 5
L'allegato D dell'accordo comprendeva, con talune riserve, gli «apparecchi e strumenti scientifici, destinati esclusivamente ad usi didattici o alla ricerca scientifica pura».
paragrafo 6
Di conseguenza, per facilitare la libera circolazione delle idee e la ricerca scientifica nella Comunità, il Consiglio ha creato, col regolamento n. 1798/75, la possibilità d'importare nella Comunità, in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, determinati oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale. Mentre, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1798/75, taluni di questi oggetti sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune qualunque sia l'uso cui sono destinati, è necessario, per una seconda categoria, ai sensi dell'art. 2 dello stesso regolamento, che gli oggetti siano destinati a determinati istituti od organismi pubblici o di pubblica utilità ovvero a determinati istituti od organismi altrimenti autorizzati. Una terza categoria di strumenti e apparecchi scientifici non contemplati dall'art. 2 del regolamento n. 1798/75, importati esclusivamente ai fini dell'insegnamento o della ricerca scientifica pura, è ammessa a fruire della franchigia doganale in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, allorché:
paragrafo 7
«a) [detti strumenti e apparecchi] sono destinati agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica; agli istituti scientifici o d'istruzione a carattere privato, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia e quando b) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non sono fabbricati nella Comunità».
paragrafo 8
Per l'applicazione di quest'ultimo criterio, il valore scientifico equivalente è stimato, in conformità all'art. 3, n. 3, secondo trattino, del regolamento n. 1798/75,
paragrafo 9
«confrontando le caratteristische e le specificazioni proprie dello strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta di franchigia di cui all'art. 4 con quelle del corrispondente strumento o apparecchio fabbricato nella Comunità, al fine di determinare se quest'ultimo può essere utilizzato per gli stessi scopi scientifici cui è destinato lo strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta di franchigia e con risultati paragonabili a quelli che si potrebbero ottenere da quest'ultimo».
paragrafo 10
Per ottenere l'ammissione in franchigia in base a quanto disposto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, l'istituto o organismo destinatario deve, a norma dell'art. 3 del regolamento n. 3195/75, presentare all'autorità competente una domanda contenente, fra l'altro, le seguenti indicazioni:
paragrafo 11
«... e) destinazione che sarà data allo strumento o apparecchio o utilizzazione che ne sarà fatta; ... g) nome o ragione sociale e indirizzo della o delle ditte comunitarie presso le quali sono state avviate pratiche per la fornitura di uno strumento o apparecchio di valore scientifico equivalente a quello per il quale viene richiesta la franchigia, nonché il risultato delle suddette pratiche ed eventualmente motivi per i quali uno strumento o apparecchio disponibile nella Comunità non sarebbe adatto alle ricerche particolari da intraprendere. A corredo della domanda dev'essere allegata una documentazione che fornisca ogni informazione utile sulle caratteristiche e specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio».
paragrafo 12
A termini dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3195/75, l'autorità nazionale competente delibera direttamente sulla domanda in tutti i casi in cui gli elementi d'informazione dei quali essa dispone, se del caso previa consultazione degli ambienti economici interessati, le consentono di decidere se esistano o meno strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente, attualmente fabbricati nella Comunità. Altrimenti, la domanda di franchigia viene trasmessa alla Commissione, che chiede il parere degli Stati membri e, in caso di parere negativo sottopone la questione a un gruppo di esperti.
paragrafo 13
Qualora dall'esame al quale procede la Commissione risulti che apparecchi equivalenti sono fabbricati nella Comunità, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che non sono soddisfatte le condizioni per l'ammissione in franchigia dell'apparecchio considerato. In caso contrario, essa adotta una decisione che stabilisce che dette condizioni sono soddisfatte. La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri entro un termine di due settimane.

SENTENZA › In fatto › II — Gli antefatti e il procedimento in sede nazionale

paragrafo 1
La ricorrente nella causa principale, Università di Amburgo (in prosieguo: «la ricorrente», importava nella Repubblica federale di Germania, nell'agosto 1976, un apparecchio elettronico per misurazioni e controlli denominato «Packard 2425 Tri-Carb spectrometer», proveniente dagli Stati Uniti.
paragrafo 2
Nella dichiarazione doganale del 15 agosto 1976, la ricorrente descriveva come segue il progetto di ricerca: «Misura della radioattività nei tessuti e nei liquidi del corpo di animali da laboratorio nell'ambito di una ricerca anatomica sperimentale sulla localizzazione ed il rilevamento quantitativo dei processi chimici nell'organismo dei mammiferi»
paragrafo 3
Quanto al valore scientifico o al valore educativo e culturale dell'apparecchio, la ricorrente indicava le seguenti caratteristiche: «Rilevamento di sostanze metaboliche dell'organismo tramite la somministrazione di sostanze di base contrassegnate radioattivamente, sino all'ordine di grandezza di pico-mole, mediante determinazione e misurazione della disintegrazione radioattiva dell'agente radioattivo, nonché moltiplicazione mediante impulso fotoelettrico dei fenomeni di disintegrazione radioattiva».
paragrafo 4
La merce veniva dapprima sdoganata e messa in libera pratica in franchigia dai dazi doganali, ma, con avviso di accertamento rettificativo del 16 agosto 1977, l'ufficio doganale competente esigeva 5698,38 DM a titolo di dazi doganali, per il fatto che apparecchi di valore scientifico equivalente erano fabbricati nella Communità.
paragrafo 5
La ricorrente impugnava tale provvedimento basandosi sulla perizia del professor Garweg, dell'università di Amburgo. Nella relazione di perizia in data 13 ottobre 1977, il professor Garweg ha analizzato, in nove punti, le prestazioni richieste all'apparecchio in questione.
paragrafo 6
Le autorità doganali sottoponevano il problema della franchigia alla Commissione, che, a sua volta, chiedeva il parere degli Stati membri, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica francese esprimevano parere negativo, allegando una documentazione sugli apparecchi comunitari — da essi considerati come aventi valore scientifico equivalente —, nonché osservazioni e confronti tra questi apparecchi e quello importato dalla ricorrente.
paragrafo 7
Dal resoconto sommario della riunione del comitato delle franchigie doganali, interpellato dalla Commissione, si desumono i seguenti dati:
paragrafo 8
«5. Fascicolo 015/78: “Tri-Carb liquid scintillation spectrometer”, modello 2425. 5.1 Per l'apparecchio di cui al fascicolo 015/78, la Repubblica federale di Germania aveva rifiutato la concessione della franchigia ..., ma l'utilizzatore ha fatto ricorso contro tale rifiuto. 5.2 La delegazione francese comunica che la ditta Intertechnique ... produce apparecchi equivalenti. La delegazione sottolinea che la ditta Intertechnique ha addotto argomenti inconfutabili per quanto concerne l'equivalenza dei suoi apparecchi. 5.3 La delegazione olandese comunica l'esistenza dei seguenti apparecchi equivalenti : “Isocap 300” della ditta Searle e “PW 4540” della ditta Philips ... 5.4 La delegazione tedesca comunica che gli utilizzatori contestano l'equivalenza degli apparecchi olandesi. 5.5 Conclusione: tipo di decisione da adottare: riconoscimento del carattere scientifico decisione ... (esclusione dal beneficio della franchigia a causa di una produzione comunitaria. L'esclusione si basa soprattutto sugli apparecchi della ditta Intertechnique).»
paragrafo 9
In seguito, nella decisione 5 ottobre 1978, n. 78/851 (GU L 293, pag. 30), destinata agli Stati membri, la Commissione dichiarava che le condizioni per l'ammissione in franchigia doganale della merce importata non erano soddisfatte. Le considerazioni decisive contenute nella decisione hanno il seguente tenore:
paragrafo 10
«... considerando che, con decisione del 23 maggio 1977, la Commissione ha escluso dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato “Packard 2425 Tri-Carb spectrometer” con telestampante perché apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio e suscettibili di essere utilizzati allo stesso scopo erano fabbricati nella Comunità; ... considerando che ... il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di mettere in atto la procedura prevista dai paragrafi da 3 a 7 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se attualmente, in conformità della decisione del 23 maggio 1977 di cui sopra, nella Comunità sono fabbricati apparecchi di valore equivalente all'apparecchio designato “Packard 2425 Tri-Carb spectrometer” tenendo conto delle sue utilizzazioni particolari basate sulla misura della radioattività nei tessuti e nei liquidi del corpo degli animali da laboratorio nell'ambito di ricerche anatomiche sperimentali; ... considerando che, sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio e suscettibili d'essere utilizzati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità».
paragrafo 11
Infine, con provvedimento 7 maggio 1979 dello Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder, il reclamo della ricorrente veniva respinto.
paragrafo 12
L'interessata proponeva allora ricorso contro tale provvedimento al Finanzgericht di Amburgo, facendo valere che gli apparecchi olandese e francese ricordati nell'ambito del procedimento di controllo relativo alla franchigia, e cioè l'Isocap 300 della G. D. Searle Nederland, il PW 4540 della Philips di Eindhoven e il SL 4000 della Intertechnique di Plaisir (Francia), non hanno valore equivalente. Il programma di ricerca non avrebbe potuto essere realizzato con tali apparecchi. La ricorrente dubita che la Commissione, nell'adottare la decisione, abbia adeguatamente valutato il complesso delle ricerche in corso. Essa rileva che la decisione contiene soltanto una descrizione sommaria delle possibilità d'impiego dell'apparecchio e che la Commissione si è astenuta dal fornire una motivazione più dettagliata.
paragrafo 13
Lo Hauptzollamt osserva, richiamandosi alla decisione della Commissione, che tale decisione, notificata a tutti gli Stati membri, vincola anche l'amministrazione e che, perciò, esso non è competente a controllare il merito della stessa.
paragrafo 14
Per il raffronto tra gli apparecchi importati e quelli prodotti nella Comunità, il Finanzgericht ha chiesto il parere di due periti.
paragrafo 15
Nell'ambito della prima perizia, il professor H. C. Heinrich, dell'università di Amburgo, ha dichiarato fra l'altro, il 23 aprile 1980:
paragrafo 16
«La relazione di perizia richiestami non può risolvere semplicemente con un “sì” 0 con un “no” la questione relativa al “se nel territorio della Comunità europea siano fabbricati spettrometri a scintillazione liquida simili, dal punto di vista qualitativo, all'apparecchio Packard modello 2425 Tri-Carb spectrometer importato dagli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda l'efficienza, il funzionamento e le applicazioni”. Il valore scientifico di uno speciale radiometro (nella fattispecie uno spettrometro a scintillazione liquida) dipende dalle particolari prestazione (specificazioni) di ciascun tipo di apparecchio e dallo scopo specifico al quale questo viene destinato dallo scienziato che lo usa. (...) Gli apparecchi della ditta Packard (...) costituiscono dal 1954 il parametro delle prestazioni che si possono raggiungere in funzione dello sviluppo tecnologico e, pertanto, del valore scientifico del relativo metodo di misurazione. I numerosi contraffattori che costruiscono spettrometri a scintillazione liquida non hanno raggiunto, in generale, dal 1960 circa, un valore scientifico analogo per i loro strumenti. Ed è questo il motivo per cui, ad esempio nella clinica universitaria di Eppendorf, quasi tutti gli scienziati hanno optato, indipendentemente l'uno dall'altro, per il Packard Tri-Carb (...). Il fatto che non siano stati acquistati o usati apparecchi Isocap 300 e PW 4540 dipende in sostanza dal valore scientifico inferiore di questi apparecchi e dalla circostanza che i pochi esemplari di questi due tipi ch'erano stati installati non godevano di buona fama, in ragione delle loro insufficienti prestazioni e della mancanza in loco di un efficace servizio di assistenza tecnica. Il nostro istituto ha potuto persuadersi concretamente del modesto valore scientifico del LSS-Isocap 300 della ditta Searle in occasione dell'installazione in prova, all'inizio del 1975, di uno di questi apparecchi. I collaudi effettuati dal dr Eckstein davano un inammissibile numero di casi di mancato funzionamento e rilevazioni non riproducibili. (...) Una sicura e definitiva valutazione del valore scientifico degli apparecchi in questione, Packard Tri-Carb modello 2425, Searle Isocap 300 e Philips PW 4540, è possibile soltanto qualora l'utilizzatore proceda alla misurazione dei campioni tipo che rientrano nell'ambito dello scopo scientifico da lui perseguito e doppiamente contrassegnati 3H 14C, nelle condizioni ottimali di apporto di energia, con tutti e tre gli apparecchi e determini le rispettive prestazioni normali. Solo questo raffronto diretto potrà provare in modo sicuro se i suddetti apparecchi abbiano lo stesso valore scientifico e possano servire o meno allo stesso scopo. (...)».
paragrafo 17
Quanto alla seconda perizia, del 1o febbraio 1982 (corretta il 4 febbraio 1982), il dr Dau, dell'«Institut für reine und angewandte Kernphysik», Christian-Albrechts-Universität di Kiel, ha preso posizione in particolare nei seguenti termini:
paragrafo 18
«Comparabilità (...) Un confronto degli apparecchi, sotto il profilo del valore scientifico, può essere effettuato solo basandosi sulle prestazioni richieste dall'utilizzatore. In via di principio si può dare un giudizio sicuro soltanto qualora gli apparecchi da confrontare vengano usati nell'ambito delle stesse misurazioni specifiche e si proceda ad un confronto del loro rendimento. In un confronto sperimentale di questo tipo non si prendono tuttavia in considerazione a) il modo in cui un apparecchio viene introdotto sul mercato e collaudato; b) la qualità dei servizi di manutenzione e di riparazione; c) la questione del se l'utilizzatore non disponga già di una serie di apparecchi dello stesso tipo. Questi aspetti hanno spesso importanza decisiva ai fini dell'acquisto di determinati apparecchi. (...) Valutazione, valore scientifico Il confronto è stato effettuato tra gli apparecchi Packard 2425, Philips PW 4540, Berthold BF 5000, Intertechnique SL 4000, Searle Isocap 300. A mio parere, l'apparecchio Isocap 300 è stato prodotto in America e non negli Stati della Comunità. L'apparecchio SL 4000 è stato offerto sul mercato a partire dal 1977, ma non sono in grado di affermare se fosse già in commercio nel 1975/76 (quando si doveva decidere in merito all'acquisto di un apparecchio). Le indagini effettuate non hanno finora fornito elementi che consentano di ritenere che detto apparecchio si trovasse già sul mercato. (...) Se si confrontano gli apparecchi tenendo conto delle particolari prestazioni richieste dagli utilizzatori, risulta che l'apparecchio Packard 2425 era, nel 1976, superiore agli altri e quindi di maggiore valore scientifico. (...)».
paragrafo 19
In una relazione del 7 giugno 1982, il dr Dau ha dichiarato fra l'altro:
paragrafo 20
« Valutazione Tenuto conto delle particolari prestazioni richieste dagli utilizzatori, l'apparecchio Packard 2425 era, nel 1976, superiore all'apparecchio Isocap 300 e quindi di maggiore valore scientifico».
paragrafo 21
Il Finanzgericht ha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
paragrafo 22
1) Se una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 4, n. 6, 1o comma, del regolamento della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195, e notificata agli Stati membri, secondo cui non sono soddisfatte le condizioni poste dall'art. 3, n. 1, leu. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, per l'importazione in franchigia da dazio di uno strumento od apparecchio scientifico, riguardi direttamente e individualmente anche colui che ha importato lo strumento o apparecchio costituente oggetto della decisione, con la conseguenza che questi possa impugnare la decisione della Commissione ed eventualmente da quale momento ed entro quale termine. 2) Se l'interessato da una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 4, n. 6, 1o comma, del regolamento (CEE) n. 3195/75 possa far valere l'illegittimità della decisione, mediante ricorso contro la Commissione, solo nel termine di due mesi stabilito dall'art. 173, 3o comma, del Trattato CEE o se l'illegittimità della decisione possa farsi valere anche dinanzi al giudice nazionale nell'ambito del ricorso contro la fissazione del dazio, con la conseguenza che, eventualmente, la questione della validità della decisione possa essere sottoposta dal giudice nazionale alla Corte di giustizia delle Comunità europee nell'ambito di un procedimento pregiudiziale. 3) Nel caso in cui l'illegittimità della decisione possa esser fatta valere dinanzi al giudice nazionale: se la decisione della Commissione 5 ottobre 1978, n. 78/851/CEE, relativa all'apparecchio designato «Packard Tri-Carb liquid scintillation system, modello 2425» sia invalida in quanto, benché apparecchi analoghi a quelli descritti nella suddetta decisione vengano fabbricati nella Comunità, si tratta però di apparecchi meno efficienti, tenuto conto soprattutto dei loro usi specifici, dell'apparecchio importato.
paragrafo 23
Nell'ordinanza di rinvio, il Finanzgericht osserva che la decisione della Commissione n. 78/851 è destinata agli Stati membri. Tuttavia, essa riguarda anche direttamente la persona che ha importato la merce in questione. Conseguentemente, il Finanzgericht è propenso a ritenere che a questa persona debba essere riconosciuto il diritto ad agire in forza dell'art. 173. Quanto al termine d'impugnazione — esso aggiunge —, l'art. 81, § 1, del regolamento di procedura della Corte stabilisce ch'esso comincia a decorrere il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È dubbio tuttavia, a suo parere, se il termine d'impugnazione si applichi anche nei confronti dei soggetti che non sono espressamente destinatari di una decisione della Commissione.
paragrafo 24
Il Finanzgericht ritiene che le decisioni della Commissione divengano inoppugnabili alla scadenza del termine per l'impugnazione. La situazione sarebbe diversa solo in caso di nullità, ipotesi a favore della quale non esiste, nella fattispecie, alcun indizio. Tuttavia, il fatto che la decisione della Commissione non è espressamente diretta alla ricorrente, cosicché questa può non esserne venuta a conoscenza, osterebbe al riconoscimento di un obbligo, a suo carico, d'impugnare la decisione. Il rapporto tra il ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato e il procedimento pregiudiziale di cui all'art. 177 dello stesso Trattato dovrebbe configurarsi nel senso che non è più possibile un procedimento pregiudiziale se la questione decisiva ai fini della soluzione della controversia abbia potuto venir già risolta nel procedimento a norma dell'art. 173.
paragrafo 25
Nel caso in cui l'illegittimità possa esser fatta valere dinanzi al giudice nazionale, questi dovrà secondo il Finanzgericht respingere il ricorso inteso a far annullare un avviso di accertamento relativo a dazi doganali qualora non vi siano elementi per ritenere che la decisione della Commissione fosse illegittima. Se invece esistono indizi nel senso dell'illegittimità, il giudice nazionale può, o, a seconda dei casi, deve chiedere alla Corte una pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE. Il giudice a quo ritiene di non pronunziare esso stesso sull'illegittimità o sull'invalidità della decisione della Comissione. Detta pronunzia spetta a suo avviso alla Corte di giustizia, indipendentemente dal tipo di procedimento.
paragrafo 26
Per quanto riguarda la questione del valore scientifico equivalente, il Finanzgericht osserva che i due periti, professor Heinrich e dr Dau, sono giunti alla conclusione — diversa da quella della Commissione — che, tenuto conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori, nessun apparecchio prodotto nella Comunità avrebbe valore equivalente a quello dell'apparecchio Packard modello 2425. Secondo la sentenza della Cone 2 febbraio 1978 (causa 72/77, Universiteitskliniek Utrecht, Race. pag. 189), il valore scientifico di un prodotto dipende unicamente dalle sue caratteristiche obiettive. Dovrebbe essere incontestabile che, per il valore scientifico, sono altrettanto irrilevanti le differenze di prezzo quanto le semplici caratteristiche di presentazione; tuttavia, il valore equivalente del prodotto comunitario è discutibile se questo non fornisce risultati altrettanto esatti di quelli dell'apparecchio importato. Si deve tener conto del fatto che gli apparecchi vengono acquistati per eseguire progetti di ricerca molto specifici. Secondo il Finanzgericht, il principio dell'ammissione in franchigia di oggetti scientifici, sancito dal regolamento n. 1798/75, sarebbe svuotato di contenuto qualora, tenuto conto del livello tecnologico generalmente elevato nella Comunità, la clausola di protezione comunitaria a favore dei prodotti della Comunità che offrono prestazioni inferiori venisse interpretata in modo troppo estensivo.
paragrafo 27
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte, hanno depositato osservazioni scritte il Governo danese, rappresentato dal sig. L. Mikaelsen, consigliere giuridico presso il ministero degli affari esteri (Departementet for Udenrigsøkonomi), e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico, dott. A. Prozzillo, assistito dal sig. J. Grunwald, membro del suo servizio giuridico.
paragrafo 28
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale dopo aver rivolto alla Commissione taluni quesiti.

SENTENZA › In fatto › III — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Sulla prima e sulla seconda questione

paragrafo 1
Relativamente alla prima questione, il Governo danese ritiene che la decisione contestata riguarda direttamente la ricorrente, poiché la decisione negativa della Commissione non lascia alcun potere discrezionale allo Stato membro e lo obbliga, anzi, ad adottare nei confronti della ricorrente una decisione in senso necessariamente negativo. Poiché dal contesto della causa risulta chiaramente che la decisione della Commissione è stata adottata in seguito ad una precisa domanda rivolta dalla ricorrente alle autorità tedesche, il Governo danese ritiene inoltre che essa riguardi, perciò, individualmente la ricorrente. Il carattere individuale nei confronti della ricorrente non è escluso dalla circostanza che la decisione è destinata a tutti gli Stati membri, poiché, da un lato, la valutazione da fare cambia col passar del tempo e, dall'altro, essa deve esser fatta in funzione delle esigenze precise che l'apparecchio considerato deve soddisfare. Tuttavia, si dovrebbe fare una riserva nel senso che la prima questione può essere definitivamente risolta soltanto nell'ambito di un ricorso proposta alla Corte in forza dell'art. 173 del Trattato.
paragrafo 2
Quanto alla seconda questione, il Governo danese osserva anzitutto che l'art. 177 del Trattato attribuisce alla Corte la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità degli atti delle istituzioni comunitarie, senza porre alcun limite al riguardo. L'art. 177 presuppone che la questione della validità degli atti delle istituzioni comunitarie possa sorgere in qualsiasi momento dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, ed è possibile che una decisione in proposito sia necessaria per consentire al giudice nazionale di emettere la propria sentenza. Questa possibilità, nonché il fatto che il procedimento di cui all'art. 177 del Trattato mira a soddisfare le esigenze dei giudici nazionali, sono stati sottolineati nella sentenza della Corte 12 ottobre 1978 (causa 156/77, Commissione/Belgio, Race. pag. 1981). Già per questa semplice ragione, il Governo danese crede di poter concludere che la ricorrente è legittimata a contestare la validità della decisione di cui trattasi.
paragrafo 3
Inoltre, la decisione in questione è stata formulata in modo tale che soltanto gli Stati membri che hanno partecipato alle trattative in seno al gruppo di esperti sono in grado di valutare la sua validità. Il Governo danese considera quindi ragionevole che l'istituto che ha chiesto l'importazione in franchigia possa attendere la decisione nazionale, che, nella fattispecie, è stata adottata soltanto parecchi mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso di annullamento alla Corte di giustizia.
paragrafo 4
Di conseguenza, il Governo danese invita la Corte a risolvere la seconda questione nel senso che l'illegittimità della decisione può farsi valere anche dinanzi al giudice nazionale, il quale potrà sottoporre alla Corte di giustizia, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, la questione della validità dell'atto.
paragrafo 5
La Commissione ritiene che non sia utile risolvere formalmente le prime due questioni. Nella misura in cui queste riguardano la ricevibilità della domanda di pronunzia pregiudiziale nel caso di specie, esse vengono incidentalmente risolte attraverso l'esame nel merito dei problemi di diritto sostanziale. Nella misura in cui dette questioni esorbitano dai limiti del caso di specie, in quanto riguardano in astratto il problema della ricevibilità, non è necessario risolverle poiché, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 177 del Trattato, non sono necessarie per la decisione nel caso concreto. Tuttavia, osserva la Commissione, potrebbero sorgere dubbi quanto all'ammissibilità di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 in ragione del fatto che il giudice di rinvio chiede in sostanza una decisione sulla validità di un atto comunitario che può essere impugnato solo mediante ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Trattato. Ora, la Commissione ritiene che, anche qualora un siffatto ricorso d'annullamento fosse stato ricevibile a suo tempo, il fatto che non abbia avuto luogo un procedimento ai sensi dell'art. 173 non pregiudica l'ammissibilità del presente procedimento pregiudiziale. Sostenere il contrario equivarrebbe a stabilire un nesso di subordinazione dell'art. 177 rispetto all'art. 173: un tal nesso non solo non potrebbe trovare il minimo fondamento nella lettera di dette disposizioni, ma inoltre costringerebbe il giudice nazionale a risolvere, nell'ambito della causa principale, prima del rinvio ai sensi dell'art. 177, la questione preliminare del se una delle parti in causa abbia potuto o dovuto impugnare l'atto comunitario in forza dell'art. 173, 2o comma. Per risolvere tale questione pregiudiziale, il giudice nazionale potrebbe servirsi del procedimento contemplato dall'art. 177 e la Corte dovrebbe in tal caso risolvere soltanto una questione ipotetica ad praeteritum, il che costituirebbe un modo di procedere contrario a tutti i principi dell'economia processuale. Al fine di evitare un siffatto procedimento «preliminare» ai sensi dell'art. 177 il giudice nazionale potrebbe pensare a sottoporre alla Corte, in un unico procedimento ai sensi dello stesso articolo, anzitutto la questione della ricevibilità e poi, in caso di soluzione affermativa, la questione sostanziale. Tuttavia, il risultato sarebbe lo stesso: la Corte dovrebbe anche in tal caso procedere ad un esame del merito, per essere in grado di statuire sulla possibilità giuridica, nel passato, di un ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173.
paragrafo 6
D'altra parte, è da temere in primo luogo che una preclusione relativa al procedimento di cui all'art. 177 provochi un afflusso di ricorsi preventivi, per la maggior parte irricevibili e infondati. In secondo luogo, se la possibilità di esaminare la validità di un atto ai sensi dell'art. 177 fosse subordinata alla possibilità di un ricorso per annullamento, a maggior ragione la domanda di pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 sarebbe irricevibile qualora l'atto non fosse impugnabile, neppure ai sensi dell'art. 173. Altrimenti, coloro ai quali l'art. 173 attribuisce espressamente un diritto di azione disporrebbero di tale diritto soltanto per due mesi, mentre coloro ai quali il diritto di azione ai sensi dell'art. 173 è addirittura negato potrebbero sottoporre la questione alla Corte, valendosi dell'art. 177, senza alcun limite di tempo. È quindi evidente che una teoria della subordinazione, intesa a collegare nel modo indicato gli artt. 173 e 177, porterebbe a conseguenza illogiche, anche a supporre che le sue premesse siano esatte.
paragrafo 7
D'altra parte, ammettendo per ipotesi che la teoria della subordinazione sia esatta, l'irricevibilità di un ricorso diretto dovrebbe, in quanto presupposto negativo di ricevibilità di una domanda di pronunzia pregiudiziale, essere esaminata d'ufficio dalla Corte ai sensi dell'art. 92 del regolamento di procedura. Tuttavia, per quanto consta alla Commissione, la Corte non ha mai proceduto a detto esame, né indicato che esso fosse necessario in un procedimento pregiudiziale.

SENTENZA › In fatto › III — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Sulla terza questione

paragrafo 1
La Commissione osserva che, dall'art. 3, n. 3, 2o trattino, del regolamento n. 1798/75, risulta che il giudizio sull'equivalenza è basato non già su un confronto tecnico astratto fra vari apparecchi, bensì unicamente sul criterio della possibilità di usare un dato apparecchio per gli scopi scientifici considerati con risultati paragonabili a quelli che si potrebbero ottenere da un apparecchio fabbricato in un paese terzo.
paragrafo 2
La critica della ricorrente riguarda in realtà soltanto le prestazioni degli apparecchi prodotti nella Comunità, che sarebbero, secondo la relazione di perizia del 13 ottobre 1977 prodotta dalla ricorrente, inferiori in nove punti a quelle dell'apparecchio della ditta Packard. Si afferma che gli apparecchi comunitari concorrenti non possono dare risultati paragonabili a quelli che si potrebbero ottenere dall'apparecchio importato dalla ricorrente. Ora, il metodo applicato per questo esame dell'equivalenza non può essere accettato dalla Commissione, in quanto esso non tiene conto dei criteri enunciati nell'art. 3, n. 3, 2o trattino, del regolamento n. 1798/75, relativo alla stima del valore scientifico equivalente. Invece di procedere anzitutto ad un confronto fra tutti gli apparecchi in concorrenza nell'assolvimento del compito scientifico considerato, per valutarne poi le rispettive prestazioni, la suddetta relazione cerca di dare l'impressione che le caratteristiche e le possibilità tecniche dell'apparecchio Packard 2425 Tri-Carb spectrometer siano per così dire immanenti ai fenomeni fisici studiati. La decisione della Commissione è stata invece adottata tenendo conto dell'utilizzazione e della destinazione specifiche della presente fattispecie. Tutti i partecipanti al procedimento di decisione hanno avuto conoscenza della destinazione dell'apparecchio, nonché delle obiezioni della ricorrente riguardo ai prodotti concorrenti fabbricati nella Comunità.
paragrafo 3
La Commissione rileva che la decisione 5 ottobre 1978 è stata adottata dopo aver sentito gli argomenti della ricorrente, in base al parere unanime del gruppo di esperti competente. È in base alle relazioni tecniche degli esperti che la Commissione, dopo aver soppesato tutti gli argomenti e nell'osservanza di tutte le norme di procedura, ha adottato la decisione. In quanto decisione relativa al valore scientifico equivalente di apparecchi tecnici, l'atto della Commissione, preceduto dalla raccolta di tutti i dati, le informazioni e i pareri, costituisce una valutazione. Questa valutazione è stata affidata alla Commissione in forza del diritto comunitario. La Commissione non può delegarla ad altri, né sottrarvisi in alcun modo. Detta valutazione è tuttavia possibile soltanto qualora la Commissione disponga — sia pure entro limiti ristretti — di un certo potere discrezionale. Si avrebbe un abuso di potere se la Commissione adottasse la decisione in base a dati inesatti o incompleti, se si fondasse su considerazioni soggettive o, ancora, se violasse norme di procedura; ora, nella fattispecie non sussiste alcuno degli elementi costitutivi di un siffatto abuso.
paragrafo 4
Perciò, contro la validità della decisione 5 ottobre 1978 non può venir sollevata alcuna obiezione di carattere giuridico.
paragrafo 5
D'altra parte, la Commissione osserva che, contrariamente a quanto supposto dal dr Dau, secondo cui l'apparecchio Isocap 300 sarebbe fabbricato negli Stati Uniti, un esperto competente dell'ex fabbricante Searle ha confermato che detto apparecchio viene prodotto sia negli Stati Uniti sia nella Comunità (Paesi Bassi).
paragrafo 6
Per le ragioni sopra esposte, la Commissione propone che la terza questione venga risolta come segue:
paragrafo 7
«L'esame delle questioni pregiudiziali non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione della Commissione 5 ottobre (78/851/CEE)».

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 17 maggio 1983 la Commissione, rappresentata dal sig. J. Grunwald, membro del suo servizio giuridico, assistito dal sig. Naezer, in qualità di esperto, ha svolto osservazioni orali ed ha risposto ai quesiti posti dalla Corte.
paragrafo 2
La Commissione ha precisato che le sue osservazioni sulle due prime questioni del giudice di rinvio devono essere comprese come riferentisi soltanto alla situazione nel caso di specie, in cui la ricorrente non è destinataria della decisione della Commissione e in cui a questa decisione ha fatto seguito un provvedimento nazionale.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 giugno 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 20 luglio 1982, pervenuta alla cancelleria il successivo 12 agosto, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 173 e 177 del Trattato nonché del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della Tariffa Doganale Comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1), e del regolamento della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento n. 1798/75 (GU L 316, pag. 17).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso proposto dall'Università di Amburgo contro le autorità doganali tedesche che si erano rifiutate di concedere la franchigia in occasione dell'importazione di un apparecchio elettronico per misurazioni e controlli denominato «Packard 2425 Tri-Carb spectrometer», proveniente dagli Stati Uniti e destinato ad essere usato, dall'università, per la «misura della radioattività nei tessuti e nei liquidi del corpo di animali da laboratorio nell'ambito di una ricerca anatomica sperimentale sulla localizzazione e sul rilevamento quantitativo dei processi chimici nell'organismo dei mammiferi»..
punto 3
Risulta dagli atti che le autorità tedesche sottoponevano la domanda dell'università alla Commissione in conformità ai summenzionati regolamenti. Nella decisione 5 ottobre 1978, n. 78/851 (GU L 293, pag. 30), destinata a tutti gli Stati membri, la Commissione dichiarava che le condizioni alle quali l'art. 3, n. 1, lett. b), del predetto regolamento n. 1798/75 subordina la franchigia non erano soddisfatte, considerato che nella Comunità erano fabbricati apparecchi di valore scientifico equivalente a quello dell'apparecchio di cui trattasi ed idonei allo stesso uso specifico. A seguito di tale decisione, le autorità tedesche respingevano definitivamente, il 7 maggio 1979, la domanda dell'università.
punto 4
Nel procedimento dinanzi al giudice nazionale l'università sosteneva che gli apparecchi fabbricati nella Comunità non erano equivalenti all'apparecchio americano con riguardo alle specifiche esigenze della ricerca indicata nella sua domanda. Così stando le cose, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni: 1) Se una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 4, n. 6, 1o comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195, e notificata agli Stati membri, secondo cui non sono soddisfatte le condizioni poste dell'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, per l'importazione in franchigia da dazio di uno strumento od apparecchio scientifico, riguardi direttamente e individualmente anche colui che ha importato lo strumento o apparecchio costituente oggetto della decisione, con la conseguenza che questi possa impugnare la decisione della Commissione ed eventualmente da quale momento ed entro quale termine. 2) Se l'interessato da una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 4, n. 6, 1o comma, del regolamento (CEE) n. 3195/75 possa far valere l'illegittimità della decisione, mediante ricorso contro la Commissione, solo nel termine di due mesi stabilito dall'art. 173, 3o comma, del Trattato CEE o se l'illegittimità della decisione possa farsi valere anche dinanzi al giudice nazionale nell'ambito del ricorso contro la fissazione del dazio, con la conseguenza che, eventualmente, la questione della validità della decisione possa essere sottoposta dal giudice nazionale alla Corte di giustizia delle Comunità europee nell'ambito di un procedimento pregiudiziale. 3) Nel caso in cui l'illegittimità della decisione possa esser fatta valere dinanzi al giudice nazionale: se la decisione della Commissione 5 ottobre 1978, n. 78/851/CEE, relativa all'apparecchio designato «Packard Tri-Carb liquid scintillation system, modello 2425» sia invalida in quanto, benché apparecchi analoghi a quelli descritti nella suddetta decisione vengano fabbricati nella Comunità, si tratta però di apparecchi meno efficienti, tenuto conto soprattutto dei loro usi specifici, dell'apparecchio importato.

SENTENZA › In diritto › Sulle prime due questioni

punto 5
Con tali questioni il giudice nazionale chiede, in sostanza, se il fatto di non avere impugnato una decisione della Commissione come quella di cui trattasi con un ricorso proposto ai sensi dell'art. 173, 2o comma, entro il termine stabilito nel 3o comma dello stesso articolo, impedisca, in base al diritto comunitario, alla persona o alle persone interessate dalla suddetta decisione di eccepire l'invalidità di questa nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi a un giudice nazionale. Per risolvere questo problema è opportuno esaminare il procedimento istituito dai regolamenti sopra menzionati.
punto 6
A tenore dell'art. 3 del regolamento n. 3195/75, la domanda di franchigia dev'essere presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto scientifico. A norma dell'art. 4, detta autorità nazionale delibera direttamente sulla domanda in tutti i casi in cui le informazioni di cui dispone le consentano di stabilire se esistano o no apparecchi di valore scientifico equivalente attualmente fabbricati nella Comunità. Pertanto, solo qualora non si ritenga in grado di statuire essa stessa sulla questione l'autorità nazionale è tenuta a rivolgersi alla Commissione, e il diritto comunitario non esige che il richiedente ne venga informato.
punto 7
La decisione adottata dalla Commissione è rivolta a tutti gli Stati membri. A norma dell'art. 191 del Trattato, quindi, essa deve essere notificata a questi Stati e diventa efficace in forza di tale notifica. Per contro, non è necessario che detta decisione sia notificata a colui che ha chiesto la franchigia ed essa non figura fra gli atti di cui il Trattato prescrive la pubblicazione. Anche se, in pratica, la decisione viene effettivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità, il suo testo non consente necessariamente al richiedente di costatare ch'essa è stata adottata in connessione col procedimento da lui avviato.
punto 8
Poiché la decisione vincola gli Stati membri, l'autorità nazionale deve, in caso di decisione negativa della Commissione, respingere la domanda di franchigia; tuttavia, il diritto comunitario non la obbliga a far riferimento alla decisione della Commissione nell'atto col quale la domanda è respinta. Inoltre, come dimostra il caso di specie, quest'atto può essere adottato ad un certo periodo di distanza dalla notifica della suddetta decisione.
punto 9
Infine, come ha giustamente ricordato il Finanzgericht, per impugnare con ricorso ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Trattato la decisione della Commissione, l'istituto scientifico interessato deve dimostrare che detta decisione lo concerne direttamente e individualmente.
punto 10
Di conseguenza, il rigetto, da parte dell'autorità nazionale, della domanda dell'istituto scientifico costituisce il solo atto che sia a questo direttamente rivolto, del quale esso abbia necessariamente avuto conoscenza in tempo utile e ch'esso possa impugnare in giudizio senza incontrare alcuna difficoltà nel provare il proprio interesse ad agire. Conformemente ad un principio giuridico generale, espresso nell'art. 184 del Trattato CEE, il richiedente deve avere la possibilità, nell'ambito del ricorso proposto in base al diritto nazionale contro il rigetto della sua domanda, di eccepire l'illegittimità della decisione della Commissione sulle quale è basato il provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti.
punto 11
Questa constatazione è sufficiente per fornire una risposta atta a dissipare i dubbi espressi dal giudice nazionale, senza che sia necessario statuire sul più ampio problema dei rapporti generali tra gli artt. 173 e 177 del Trattato o dare specifica soluzione alla prima questione pregiudiziale.
punto 12
Le prime due questioni del Finanzgericht vanno pertanto risolte nel senso che la persona o le persone interessate da una decisione adottata dalla Commissione a norma dell'art. 4 del regolamento n. 3195/75 possono eccepire l'illegittimità della decisione dinanzi al giudice nazionale nell'ambito del ricorso proposto contro la fissazione del dazio doganale, con la conseguenza che la questione della validità della decisione può essere sottoposta alla Corte nell'ambito di un procedimento pregiudiziale.

SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione

punto 13
Con la terza questione il Finanzgericht chiede se la summenzionata decisione n. 78/851 sia invalida in quanto gli apparecchi analoghi fabbricati nella Comunità sono meno efficienti, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche tecniche specificate dall'utilizzatore, di quello importato.
punto 14
A questo proposito va innanzitutto sottolineato che i regolamenti di cui trattasi mirano a garantire l'esame approfondito delle domande sottoposte alla Commissione e sulle quali uno o più Stati membri abbiano espresso parere negativo. A tenore dell'art. 4 del regolamento n. 3195/75 precitato, detto esame è effettuato da esperti di tutti gli Stati membri, i quali si riuniscono nell'ambito del comitato per le franchigie doganali, hanno a loro disposizione non solo la domanda, ma anche la relativa documentazione tecnica e procedono al raffronto degli apparecchi considerati tenendo conto dell'uso particolare al quale l'importatore intende destinare l'apparecchio importato. Data l'indole tecnica di questo esame, la Corte può censurare il contenuto delle decisioni adottate dalla Commissione in conformità al parere del comitato soltanto in caso di errore manifesto di fatto o di diritto o di sviamento di potere.
punto 15
Occorre inoltre sottolineare che l'equivalenza degli apparecchi di cui trattasi dev'essere valutata non solo in base alle caratteristiche tecniche che l'utilizzatore, nella domanda, ha dichiarato essere necessarie per le sue ricerche, ma soprattutto in base ad un esame obiettivo dell'idoneità degli apparecchi alla realizzazione degli esperimenti per i quali l'utilizzatore intende impiegare l'apparecchio importato. Orbene, le perizie disposte nella fattispecie dal giudice nazionale sono basate sulle caratteristiche tecniche indicate dall'università e non contengono alcun esame della necessità di tali caratteristiche con riguardo alle esigenze delle ricerche da effettuare; esse contengono l'espressa riserva che una valutazione sicura del valore scientifico degli apparecchi di cui trattasi è possibile solo qualora questi vengano usati nell'ambito dello scopo scientifico perseguito e se ne confrontino le prestazioni. Ne consegue che dette perizie non sono sufficienti a provare l'esistenza di un errore manifesto che infici la validità della decisione in causa.
punto 16
Poiché dal fascicolo non risultano altri elementi che consentano di constatare l'esistenza di un errore del genere o di uno sviamento di potere, la terza questione dev'essere risolta nel senso che l'esame effettuato dalla Corte non ha messo in luce alcun elemento che possa inficiare la validità della decisione della Commissione 5 ottobre 1978, n. 78/851.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 17
Le spese sostenute dal Governo del Regno di Danimarca e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere d'un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 20 luglio 1982, dichiara: 1o La persona o le persone interessate da una decisione adottata dalla Commissione a norma dell'art. 4 del regolamento della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento del Consiglio n. 1798/75, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della Tariffa Doganale Comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, possono eccepire l'illegittimità della decisione dinanzi al giudice nazionale nell'ambito del ricorso proposto contro la fissazione del dazio doganale, con la conseguenza che la questione della validità della decisione può essere sottoposta alla Corte nell'ambito di un procedimento pregiudiziale. 2o L'esame effettuato dalla Corte non ha messo in luce alcun elemento che possa inficiare la validità della decisione della Commissione 5 ottobre 1978, n. 78/851, che completa la decisione 23 maggio 1977 che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della Tariffa Doganale Comune l'apparecchio scientifico denominato «Packard 2425 Tri-Carb spectrometer» con telestampante.

Firme

Mertens de Wilmars Pescatore O'Keeffe Everling Mackenzie Stuart Koopmans Due Bahlmann Galmot Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 27 settembre 1983. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente J. Mertens de Wilmars

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