Sez. 2, Sentenza n. 1898 del 13/05/1977 (Rv. 385614 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - DIVIETI - ACCORDO DI TUTTI I CONDOMINI - MODIFICABILITA - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - DIVIETI - ACCORDO DI TUTTI I CONDOMINI - MODIFICABILITA - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'accordo di tutti i condomini che, anche imponendo divieti (nella specie proibizione di occupare temporaneamente le parti comuni dello edificio), tenda ad assicurare ai condomini stessi un migliore e piu funzionale godimento delle cose e dei servizi comuni, attenendo alla disciplina delle modalita di uso di questi, e sempre modificabile con una deliberazione assembleare, senza necessita di un successivo consenso di tutti i condomini che l'hanno in precedenza stipulata. (V 454/74, mass n 368177).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)