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Sez. 2, Sentenza n. 454 del 20/02/1974 (Rv. 368177 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - FORMAZIONE AD OPERA DELL'ORIGINARIO PROPRIETARIO - EFFETTI - MODIFICAZIONE - CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368177-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - FORMAZIONE AD OPERA DELL'ORIGINARIO PROPRIETARIO - EFFETTI - MODIFICAZIONE - CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITA.*

Il regolamento predisposto dall'unico originario proprietario dello edificio, divenuto, poi, oggetto di condominio, se sia richiamato negli Atti di acquisto dei singoli condomini, si da formare parte integrante degli Atti stessi, trae la sua forza vincolante non gia dal consenso della semplice maggioranza dei condomini, bensi dalla volonta negoziale delle parti ed ha natura contrattuale. Pertanto, anche le clausole di tale regolamento che dettano la disciplina dell'uso delle cose comuni, non possono essere modificate con deliberazioni dell'assemblea condominiale prese a maggioranza, quando da tali deliberazioni consegua un pregiudizio ai diritti che ciascun condomino ha sulla cosa comune. (nella specie, il regolamento condominiale predisposto dal costruttore-venditore non consentiva ai condomini di occupare neanche temporaneamente il cortile comune. L'assemblea del condominio aveva, a maggioranza, autorizzato la sosta nel cortile di un'automobile per ogni unita immobiliare. La Corte del merito accertato che la sosta degli autoveicoli nel cortile, il quale poteva contenerne solo nove contro diciassette unita immobiliari facenti parte del condominio, alterava la destinazione del cortile stesso in relazione alla volonta dei condomini ed all'uso concreto fattone, e violava il pari diritto di uso di tutti i condomini, ha dichiarato l'illegittimita della deliberazione. La SC respingendo il ricorso ha enunciato il principio di cui in massima. (Conf 1486'69, mass n 340301).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)