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Sez. 3, Ordinanza n. 36613 del 30/12/2023 (Rv. 669751 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO | Fatto illecito in concorso – Responsabilità del terzo per il fatto di uno dei concorrenti – Regresso - Misura della responsabilità – Corrispondenza con la quota ascrivibile alla colpa del soggetto per il quale il terzo debba rispondere – Sussistenza. RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669751-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO

Qualora il danno sia imputabile alla concorrente condotta colposa, diversamente graduata, di più persone, la responsabilità del soggetto tenuto a rispondere, a titolo oggettivo, del fatto di uno dei concorrenti si determina, ai fini del regresso ex art. 2055, comma 2, c.c., sulla base della misura di quella di quest'ultimo.

Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)