Sez. 3, Sentenza n. 16417 del 27/07/2011 (Rv. 619443 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Fatto illecito del commesso in concorso con altre persone - Azione di regresso proposta dai corresponsabili solidali del commesso nei confronti del padrone o committente - Ammissibilità - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
La responsabilità per fatto altrui di cui all'art. 2049 cod. civ. espone il padrone od il committente, oltre che all'obbligo risarcitorio verso il danneggiato, anche all'azione di regresso di cui all'art. 2055, secondo comma, cod. civ. proposta dai corresponsabili solidali del commesso, a nulla rilevando che tale responsabilità scaturisca direttamente dalla legge e non dal fatto illecito, trattandosi di regresso nella misura determinata dalla gravità della colpa del domestico o commesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)