Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 15 dicembre 1977, causa 126/76
Epigrafe
Sentenza della Corte
del 15 dicembre 1977
Gebrüder Dietz
contro Commissione delle Comunità europee
«Importi compensativi monetari»
Causa 126/76
Nella causa 126/76,
GEBRUDER DIETZ, Oberlindau 15, 6000 Francoforte sul Meno, con gli avv. dr. D. Ehle, U. Feldmann e U. Wiemann, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Félicien Jansen «huissier de justice», 21, rue Aldringen,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridicio sig. G. zur Hausen, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. M. Cervino, consigliere giuridico della Commissione, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto una domanda di risarcimento ex artt. 178 e 215, 2o comma, del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
L'impresa tedesca Dietz, ricorrente, svolge la propria attività nel campo del commercio internazionale dello zucchero. Il 17 dicembre 1971, essa concludeva con l'impresa italiana Peccotta un contratto di vendita relativo a circa 10000 tonnellate di zucchero bianco da consegnare fra il gennaio ed il giugno 1972 (in realtà venivano consegnate soltanto 6000 tonnellate).
paragrafo 2
Il prezzo convenuto — 15250 Lit il quintale netto — era stato calcolato in conformità al regolamento della Commissione 10 dicembre 1971, n. 2635, «che modifica gli importi di compensazione fissati per il settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU n. L 273, pag. 1), regolamento che prevedeva, per le esportazioni dalla Germania in Italia, un importo compensativo di 8,85 DM/100 kg.
paragrafo 3
Solo alla fine del dicembre 1971 l'Italia decideva di valersi dell'autorizzazione, contemplata dall'art 1, n. 1, del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU n. L 106, pag. 1), a «riscuotere all'importazione … [e] concedere all'esportazione importi di compensazione …». La Commissione ne traeva le debite conseguenze con proprio regolamento 30 dicembre 1971, n. 2887, relativo alla terza modifica del regolamento CEE n. 1013/71 recante modalità di applicazione del regolamento CEE n. 974/71 (GU n. L 288, pag. 57).
paragrafo 4
Secondo la ricorrente, la nuova situazione si traduceva nel fatto che l'importo compensativo attribuitole in Germania per le sue esportazioni in Italia veniva diminuito dell'importo compensativo applicato sulla merce in Italia.
paragrafo 5
Essa calcola i danni derivanti a suo carico da tale fatto in base alla differenza fra il prezzo d'acquisto delle 6000 tonnellate di zucchero in questione più le spese (5429829,75 DM) e il ricavato della vendita (4891806,65 DM), differenza pari a 538023,10 DM. Il danno di cui essa chiede il risarcimento — 329429,40 DM — risulta dalla differenza tra la compensazione monetaria ch'essa avrebbe ottenuto qualora fosse stato applicato il sistema d'importi compensativi in vigore alla data della stipulazione del contratto (649452,50 DM) e la somma ch'essa ha di fatto percepita (320052,50 DM). La perdita effettiva da essa subita sarebbe pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto delle 6000 tonnellate di zucchero in questione ed il ricavo della loro vendita (538023,10 DM) meno la compensazione monetaria di cui essa ha effettivamente fruito (320052,50 DM) ossia 217970,60 DM.
paragrafo 6
In sede nazionale, questi fatti davano luogo ad un procedimento dinanzi al Bundesfinanzhof. Incerta del seguito che quest'ultimo avrebbe dato al suo suggerimento di interpellare in via pregiudiziale la Corte di giustizia, la ricorrente ha proposto il presente ricorso al fine di interrompere la prescrizione di cui all'art. 43 del Protocollo sullo Statuto di questa Corte.
paragrafo 7
L'atto introduttivo, datato 23 dicembre 1976, è pervenuto in cancelleria il 24 dicembre successivo.
paragrafo 8
Con memoria incidentale, registrata il 7 febbraio 1977, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle CC.EE.
paragrafo 9
Il 9 marzo 1977, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulla memoria incidentale.
paragrafo 10
Con ordinanza 30 marzo 1977, la Corte ha disposto che l'eccezione sollevata dalla convenuta venisse esaminata congiuntamente al merito.
paragrafo 11
Per il resto, la fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
a) condannare la convenuta a pagare alla ricorrente 329429,40 DM più gli interessi del 6 % dal 1o ottobre 1972;
b) porre le spese a carico della convenuta.
paragrafo 3
Essa suggerisce che la Corte dichiari anzitutto che la Commissione è tenuta al risarcimento, per lasciare quindi alle parti la possibilità di un accordo circa la definitiva entità del danno, e pronunziarsi nel merito soltanto qualora non si pervenisse ad un siffatto accordo.
paragrafo 4
Nella memoria incidentale, la Commissione conclude che la Corte voglia;
paragrafo 5
a) dichiarare l'irricevibilità del ricorso, secondo il procedimento contemplato dall'art. 91, § 1, del regolamento di procedura;
b) porre le spese a carico della ricorrente.
paragrafo 6
Nel controricorso, la Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 7
a) dichiarare il ricorso irricevibile e comunque infondato;
b) porre le spese a carico della ricorrente.
paragrafo 8
Per cautela, essa chiede inoltre che la Corte, qualora intendesse considerare ricevibile il ricorso e dichiarare la responsabilità della Commissione, voglia statuire su questo punto mediante sentenza interlocutoria, riservando ad una fase ulteriore del procedimento la questione dell'entità del danno.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, il suo diritto alla riparazione del danno non deriva da provvedimenti adottati dalle autorità nazionali (ved. sentenza 46/75, IBC, Racc. 1976, pag. 65), bensì da una omissione della Commissione nell'ambito delle disposizioni d'attuazione dell'art. 6 del regolamento n. 974/71.
paragrafo 2
Per la Commissione, il ricorso è irricevibile. Dalla giurisprudenza della Corte si desume che l'azione di danni ex. art. 215 non può essere esperita allo scopo di ottenere la riforma di provvedimenti nazionali di attuazione delle norme comunitarie (ved., fra l'altro, sentenze nelle cause 96/71, Haegeman, Racc. 1972, pag. 1005; 178-180/73, Mertens, Racc. 1974, pag. 383; 99/74, Société des Grands Moulins des Antilles, Racc. 1975, pag. 1531; 46/75, sopra menzionata, molto simile alla presente fattispecie; 67-85/75, Lesieur Cotelle, Race. 1976, pag. 391). In tutte le ipotesi in cui sia previsto che l'applicazione del diritto comunitario al caso concreto spetta agli Stati membri, il singolo che si ritenga leso dal relativo provvedimento d'attuazione dovrebbe impugnare direttamente tale provvedimento (il che lascia impregiudicata la facoltà di rinvio pregiudiziale per ottenere dalla Corte una pronunzia sulla validità delle norme comunitarie). Per contro, la possibilità di valersi del mezzo d'impugnazione offerto dall'art. 215 esiste soltanto qualora l'asserito danno derivi direttamente dal comportamento della Commissione.
paragrafo 3
Si può invero menzionare un caso particolare, quello della causa 43/72 (sentenza Merkur, Racc. 1973, pag. 1055), in cui la «lunga marcia» attraverso le varie istanze in sede nazionale è stata risparmiata alla ricorrente. Tuttavia, se in detta causa l'autonomia dell'azione di danni e la questione dell'interesse della tutela giurisdizionale erano ancora determinanti, nel frattempo il problema della ripartizione delle competenze fra gli Stati membri e la Comunità ha assunto carattere decisivo.
paragrafo 4
Nella fattispecie, dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 974/71, nonché dall'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2887/71, risulta chiaramente che la competenza a dare attuazione alla disciplina in materia d'importi compensativi monetari spetta alle autorità degli Stati membri. La ricevibilità dell'azione di danni in sede comunitaria è subordinata al fatto che siano stati esauriti tutti i mezzi d'impugnazione in sede nazionale, e ciò al fine di evitare un duplice risarcimento dello stesso danno (ved. sentenze nelle cause riunite 5, 7 e 13-24/66, Kampffmeyer, Racc. 1967, pag. 288, e nella causa 30/66, Becher, Racc. 1967, pag. 338).
paragrafo 5
Per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, l'art. 43, 2a frase, del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, dovrebbe applicarsi per analogia all'azione d'annullamento proposta dinanzi ai giudici nazionali.
paragrafo 6
L'eventuale pronunzia pregiudiziale della Corte in senso favorevole alla ricorrente indurrebbe gli organi comunitari a trarne le debite conseguenze sul piano legislativo.
paragrafo 7
Nelle surricordate cause riunite 68,-85/75, la Corte ha ritenuto che la circostanza che gli importi compensativi dovessero essere fissati dalla Commissione non costituiva una ragione valida perché le ricorrenti non si servissero dei mezzi d'impugnazione di diritto interno.
paragrafo 8
La ricorrente osserva quanto segue:
paragrafo 9
se la Commissione avesse stabilito un regime derogatorio o transitorio, questo avrebbe direttamente creato un diritto soggettivo a favore dell'interessata, e la sua attuazione da parte degli organi degli Stati membri avrebbe avuto piuttosto carattere tecnico;
la tesi della Commissione porta a concludere che le sole legittimate all'azione di danni sono le imprese che abbiano direttamente subito il danno causato dal comportamento della Comunità. Ora, questo nesso diretto è escluso dalla necessità che provvedimenti d'attuazione concreti vengano adottati dalle autorità nazionali. Nelle sentenze emesse nelle surricordate cause 99/74 e 46/75, la Corte si è dichiarata incompetente soltanto nei casi in cui la domanda era in realtà diretta contro provvedimenti interni di attuazione delle norme comunitarie. Per contro, in tutti i casi in cui il danno trovava origine in un'azione o un'omissione da parte della Comunità — indipendentemente dalla circostanza che fossero necessari o meno provvedimenti d'attuazione da parte degli Stati membri —, la Corte si è dichiarata competente;
secondo il diritto comunitario, qualora la Commissione illecitamente ometta di adottare norme derogatorie o transitorie, gli Stati membri hanno l'obbligo di provvedere al riguardo; tuttavia, il problema del se, nell'ambito del sistema allora vigente, gli Stati membri fossero autorizzati o addirittura obbligati, in forza di una competenza propria, ad ovviare a talune iniquità mediante provvedimenti nazionali, esula dall'oggetto del ricorso;
il procedimento di cui all'art. 215 ha carattere autonomo e il concetto secondo cui dovrebbero essere «esauriti tutti i mezzi d'impugnazione di diritto interno» non trova giustificazione né nel regolamento di procedura della Corte, né nei principi generali.
paragrafo 10
Nel controricorso, la Commissione considera che:
paragrafo 11
semplice o complessa che sia, l'instaurazione di una disciplina derogatoria da parte delle autorità degli Stati membri resta comunque un provvedimento d'attuazione del diritto comunitario, che potrebbe eventualmente causare un danno all'interessato ovvero impedire la determinazione di tale danno;
ci si potrebbe chiedere se la ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri non debba essere stabilita con precisione una volta per tutte, di guisa che l'azione di danni esperita nei casi come quello in esame risulti irricevibile.
paragrafo 12
Nella replica, la ricorrente fa valere che l'accertamento di un'illecita omissione nell'ambito del regolamento n. 974/71 s'impone con carattere di priorità rispetto al pagamento, da parte della Repubblica federale, di una restituzione (monetaria) più elevata. La tesi della convenuta, sviluppata fino alla sua logica conclusione, significherebbe che gli Stati membri possono, di propria iniziativa, ed anche senza alcuna autorizzazione comunitaria, concedere restituzioni (monetarie) più elevate durante il periodo in cui hanno avuto luogo le esportazioni.
paragrafo 13
Nella controreplica, la Commissione oppone che la ricorrente dovrebbe far valere il proprio diritto al versamento d'una restituzione (monetaria) contro le autorità nazionali competenti e dinanzi ai giudici nazionali. Nell'ambito di tale procedimento, la Corte di giustizia potrebbe es sere invitata a statuire in via pregiudiziale, ma l'azione di danni non può sostituirsi ad un'astratta azione di accertamento dell'invalidità d'una norma comunitaria dalla cui applicazione un singolo asserisca essergli derivato un danno.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che il diritto al risarcimento del danno da essa subito è fondato su una illecita omissione della Commissione che, violando principi superiori di diritto comunitario, non ha previsto, nel regolamento n. 2887/71, ovvero in un testo complementare, alcun sistema derogatorio o transitorio a tutela dei contratti conclusi anteriormente al 19 dicembre 1971.
paragrafo 2
Tale omissione viola il principio della tutela dell'affidamento (ved. causa 74/74, CNTA, Racc. 1975, pag. 533): la ricorrente aveva potuto legittimamente ritenere che l'Italia, data la sua situazione monetaria ed economica, non si sarebbe valsa dell'autorizzazione concessa dall'art. 1 del regolamento n. 974/71. Dal fatto di essere trattata «quasi alla stessa stregua di un paese terzo» nel sistema degli importi compensativi monetari, l'Italia traeva più vantaggi che inconvenienti (indipendentemente dall'evoluzione della parità DM/lira, l'intera differenza percentuale tra la vecchia parità dollaro/marco tedesco e la nuova parità, costantemente in oscillazione a causa della fluttuazione monetaria, era compensata da una restituzione), ed è quindi senza alcuna necessità di carattere economico che detto paese decideva di aderire il sistema di cui sopra.
paragrafo 3
La ricorrente aveva inoltre ritenuto che, in caso di modifica del sistema, il suo contratto sarebbe stato tutelato da un regime derogatorio o transitorio. Essa non aveva potuto garantirsi autonomamente contro i rischi di cambio. Ciò viene ammesso dalla Commissione nel preambolo del regolamento n. 2042/73 («… nel precedente regime tale rischio rispetto al dollaro era coperto dall'importo compensativo monetario»). Secondo la giurisprudenza della Corte, la responsabilità della Comunità sorge qualora la Commissione abolisca, con effetto immediato e senza preavviso, gli importi compensativi in un determinato settore, senza adottare provvedimenti transitori (ved. sentenza 74/74 sopra ricordata, punti 41-43 della motivazione). D'altra parte, in taluni regolamenti successivi, la Commissione ha incluso le esportazioni nel regime transitorio. Così pure, il primo regolamento recante modalità d'attuazione del regolamento n. 974/71 (regolamento n. 1031/71) ha stabilito un regime di deroga per i contratti in via di esecuzione.
paragrafo 4
Secondo la ricorrente, sarebbe stato inoltre violato il principio di uguaglianza. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 2887/71, infatti, sono esclusi dal sistema degli importi compensativi i contratti d'importazione esistenti, ma non i contratti d'esportazione. Ora, il suddetto sistema costituisce un tutto unico, entrambi i paesi in questione appartengono al mercato comune, e l'esportatore necessita di maggiore tutela che non l'importatore, il quale può al limite, correggere i propri prezzi. La violazione del principio d'uguaglianza risulta ancor più grave tenuto conto dei regimi transitori stabiliti dai regolamenti successivi.
paragrafo 5
Il danno, che ammonta a 329429,40 DM (secondo il calcolo sopra effettuato) dovrebbe essere risarcito alla ricorrente almeno per la parte emergente, e cioè per una somma di 217970,60 DM (anche per questa cifra, ved. sopra).
paragrafo 6
La Commissione, prendendo posizione sul merito del ricorso soltanto in via subordinata, eccepisce che nella fattispecie non ricorrono i presupposti necessari ad impegnare la responsabilità della Comunità per violazione del principio del legittimo affidamento degli interessati. L'adozione di provvedimenti transitori o eccezionali costituisce, infatti, un atto normativo che implica valutazioni di politica economica, di guisa che la Commissione dispone in materia di un largo potere di screzionale e, stando così le cose, si potrebbe parlare di una sua responsabilità soltanto in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli.
paragrafo 7
Nel caso in esame manca anzitutto l'imprevedibilità del comportamento della Commissione, avendo questa già seguito in identico procedimento allorché il sistema degli importi compensativi era stato applicato dalla Repubblica federale di Germania e dai Paesi Bassi, indi dal Belgio e dal Lussemburgo. Il regolamento n. 974/71 implica un'autorizzazione valida per tutti gli Stati membri, che possono valersene in qualsiasi momento, qualora siano a ciò indotti dallo sviluppo della situazione monetaria; quanto alla disciplina riguardante il conguaglio, contemplata dall'art. 2, n. 3, ai fini dell'applicazione del sistema agli scambi effettuati fra gli Stati membri che applicano importi compensativi, essa è stata praticamente attuata già prima del dicembre 1971. La sua applicazione da parte dell'Italia non ha quindi modificato in alcun modo il suddetto sistema.
paragrafo 8
In data 17 dicembre 1971, vigilia dell'apertura della conferenza del «Gruppo dei Dieci» a Washington, la ricorrente avrebbe dovuto prevedere che il sistema degli importi compensativi monetari sarebbe stato applicato su più larga scala.
paragrafo 9
D'altra parte, le norme derogatorie hanno sempre riguardato unicamente le importazioni negli Stati membri che applicavano un sistema d'importi compensativi (ved. precedenti regolamenti nn. 1013/71 e 1871/71).
paragrafo 10
Nella fattispecie non si può richiamare la norma derogatoria di cui all'art. 4 del regolamento n. 1013/71, secondo cui certe «importazioni» non sono soggette all'applicazione degli importi compensativi. Secondo quanto considerato nel penultimo punto del preambolo dello stesso regolamento, infatti «è necessario escludere … la percezione dell'importo di compensazione all'importazione». Inoltre, si deve soprattutto osservare che, in tutti i regolamenti che fissano importi compensativi monetari, è prevista l'operazione relativa al conguaglio.
paragrafo 11
Nella fattispecie mancano inoltre gli elementi dell'esistenza e della immutabilità dei contratti stipulati prima che si verificasse il fatto assertivamente dannoso. L'esistenza del contratto 17 dicembre 1971 non è stata provata: la data accompagnata da una sigla, iscritta accanto al numero di protocollo della «Einfuhr- und Vorratsstelle» risulta essere quella del 6 gennaio 1972. Ammesso che la Commissione fosse stata tenuta a stabilire una disciplina derogatoria anche per i contratti d'esportazione, non vi sarebbe tuttavia alcuna ragione per giustificare l'applicazione di criteri meno rigorosi, quanto alla delimitazione della sfera d'applicazione di una siffatta disciplina, di quelli relativi ai contratti d'importazione.
paragrafo 12
Così pure si potrebbe mettere in dubbio l'ineluttabilità delle perdite. La ricorrente avrebbe potuto stipulare il contratto in dollari e garantirsi, mediante operazioni a termine sulle divise, invece di trattare in lire. Gli importi compensativi non possono d'altronde essere considerati come equivalenti ad una garanzia, per gli operatori economici, contro i rischi di modifica dei tassi di cambio (ved. causa 74/74).
paragrafo 13
Nella sentenza emessa nella causa 74/74, la Corte ha posto in evidenza un altro presupposto del sorgere della responsabilità e cioè l'assenza d'un interesse pubblico inderogabile a che il provvedimento in questione sia attuato senza che vengano emanate norme transitorie. Questo presupposto va considerato in relazione al legittimo affidamento dei singoli. Nel caso in esame, per effetto della disciplina in materia di conguaglio sancita dall'art. 2, n. 3, del regolamento n. 974/71, la modifica delle norme vigenti ha avuto come conseguenza non già la riscossione di un importo compensativo all'importazione dalla Germania in Italia, bensì la riduzione dell'importo compensa tivo da concedere in caso di esportazione dalla Germania in Italia.
paragrafo 14
L'interesse pubblico a valersi dell'autorizzazione concessa era identico a quello che aveva portato all'istituzione del sistema nel suo complesso, e cioè all'interesse costituito dal buon funzionamento del mercato comune.
paragrafo 15
Dalla disposizione equitativa di cui all'art. 4 del regolamento n. 1013/71, secondo cui, per le importazioni nella Comunità, è prevista una deroga a favore dei vecchi contratti, non si possono trarre conclusioni in senso opposto a quanto precede. Per quanto riguarda le importazioni comunitarie da paesi terzi, la riscossione d'importi compensativi costituiva un onere del tutto nuovo, che veniva improvvisamente ad ostacolare l'esecuzione dei vecchi contratti. Per la ricorrente, invece, si era avuta la semplice riduzione di un precedente vantaggio, non già l'imposizione di un nuovo onere finanziario.
paragrafo 16
Quanto alla violazione del principio d'uguaglianza, al momento della fornitura in Italia la ricorrente ha fruito, così come in precedenza, di una compensazione monetaria, sia pure di entità ridotta, mentre gli operatori che effettuavano importazioni da paesi terzi sono stati soggetti ad una nuova imposizione.
paragrafo 17
Quanto all'importo del danno, nella causa 74/74 la Corte ha affermato che non si può far valere un danno superiore all'entità delle perdite subite a causa dell'abolizione dell'importo compensativo.
paragrafo 18
La ricorrente replica che l'inerzia di cui si è resa responsabile la convenuta non può essere qualificata come provvedimento di politica economica; il problema riguarda unicamente l'esercizio delle facoltà, attribuite dall'art. 6 del regolamento n. 974/71, sotto il profilo giuridico e costituzionale della tutela del legittimo affidamento, del principio d'uguaglianza, della sana amministrazione e dell equità.
paragrafo 19
Benché nel preambolo e nell'art. 4 del regolamento n. 1013/71 non sia detto espressamente che gli importi compensativi restano in vigore per le esportazioni, e quindi per l'esecuzione dei vecchi contratti, l'interpretazione in tal senso sembra tuttavia essere una conseguenza necessaria della disciplina relativa a tali contratti. Sarebbe contrario allo spirito e alla finalità del regime transitorio contemplato dal suddetto art. 4 fondarsi sulle disposizioni relative al conguaglio per porre a carico della ricorrente, nella sua qualità d'esportatore, l'importo compensativo normalmente dovuto in caso d'importazioni in Italia.
paragrafo 20
Il contratto è stato incontestabilmente stipulato alla data del 17 dicembre 1971. La registrazione presso la «Einfuhr- und Vorratsstelle» è stata fatta a titolo precauzionale, in quanto la ricorrente non ha potuto desumere espressamente, dal testo modificato del regolamento n. 1013/71, che la disposizione relativa al conguaglio non si applicasse ai vecchi contratti di esportazione.
paragrafo 21
Quanto al principio della tutela del legittimo affidamento, la ricorrente sostiene che l'Italia era stata in qualche modo costretta ad applicare il sistema degli importi compensativi. Si tratta quindi di circostanze che vanno al di là della semplice accettazione del rischio commerciale che normalmente l'interessata deve assumere, e di fronte alle quali essa deve essere tutelata.
paragrafo 22
Il richiamo al regolamento n. 1013/71 non è pertinente, in quanto, all'epoca dell'istituzione del sistema degli importi compensativi, non era stato ancora stipulato alcun contratto d'esportazione in funzione di calcoli basati sulle restituzioni (monetarie) vigenti. Il problema di una disciplina provvisoria non era stato prospettato alla Commissione, forse perché le disposizioni relative al conguaglio non si erano in pratica risolte in una significativa riduzione degli importi compensativi.
paragrafo 23
Mediante i conteggi esemplificativi la ricorrente dimostra per quali ragioni, tratte da considerazioni di ordine commerciale e finanziario, conveniva stipulare il con tratto in lire: ciò avrebbe ridotto al minimo il rischio valutario ed il rischio di cambio, in relazione all'importo compensativo monetario. Se il prezzo di vendita fosse stato fissato in DM, si sarebbero potute avere delle perdite, ma non sarebbe stata esclusa la possibilità di profitti che, in tal caso, avrebbero avuto carattere speculativo. Il prezzo di vendita non era stato fissato in dollari, poiché il corso del dollaro era in continuo ribasso e l'acquirente italiana non era in grado di garantirsi mediante operazioni a termine sulle divise. A quell'epoca, nessuna banca avrebbe venduto dollari sul mercato a termine.
paragrafo 24
Quanto all'esistenza di un inderogabile interesse pubblico ad applicare senza indugio, su più larga scala, il sistema degli importi compensativi, la Commissione, modificando l'art. 4 del regolamento n. 1013/71, ha ammesso che non esisteva alcun interesse del genere. La convenuta tenta, quindi, nel caso di specie, di ripudiare un principio da essa stessa riconosciuto.
paragrafo 25
Quanto alla violazione del principio di uguaglianza, la ricorrente osserva che tale principio implica che le perdite connesse a rischi di cambio devono essere compensate alla stessa stregua per tutti i rami dell'economia. Il fatto che un settore economico riceva, oltre alle sovvenzioni dirette, un aiuto supplementare tramite il sistema degli importi compensativi, mentre il settore commerciale, cui appartiene la ricorrente, non è nemmeno compensato delle perdite connesse ai rischi di cambio, costituisce una patente violazione di tale principio.
paragrafo 26
La Commissione obietta a sua volta che la Corte, nella sentenza 96/76, Merkur (non ancora pubblicata), ha ammesso la qualificazione di atto normativo di politica economica per un altro provvedimento, anch'esso basato sull'art. 6 del regolamento n. 974/71.
paragrafo 27
Quanto all'art. 4 del regolamento n. 1013/71, essa sottolinea che, nel controricorso, non viene sostenuto che tale norma debba applicarsi anche alle esportazioni, bensì unicamente che la nozione d'importazione cui la norma stessa fa riferimento non comprende il trasporto delle merci da un altro paese membro in Italia. Senza le disposizioni in materia di conguaglio, la ricorrente non avrebbe nemmeno percepito l'importo compensativo vigente all'epoca della stipulazione del contratto e riguardante le esportazioni dalla Repubblica federale di Germania; essa avrebbe percepito un altro importo, e cioè quello in vigore al momento dell'esportazione, calcolato secondo i criteri di cui al regolamento n. 974/71. Questo importo non era stato fissato dalla Commissione, perché, in conformità ad una corretta interpretazione dell'art. 4 del regolamento n. 1013/71, il conguaglio era stato effettuato al momento della fissazione degli importi da applicare.
paragrafo 28
La data ultima di registrazione del contratto fissata nel regolamento n. 2887/71 era scaduta il 31 dicembre 1971, giorno della pubblicazione e dell'entrata in vigore del regolamento stesso. Questa disciplina era giustificata dalla necessità di escludere con certezza, dopo la pubblicazione dei provvedimenti adottati, la stipulazione e la registrazione di contratti antidatati.
paragrafo 29
La condatta seguita dall'Italia e gli eventuali motivi di tale condotta nulla hanno a che fare con la questione della responsabilità extracontrattuale della Comunità. Tenuto conto del fatto che il regolamento n. 974/71 stabiliva fin dall'origine un sistema elastico di autorizzazione degli Stati membri e che, precedentemente, in una situazione identica (adesione del Belgio e del Lussemburgo a tale sistema), la Commissione non aveva previsto alcuna deroga per le esportazioni da uno Stato membro in un altro, l'applicazione delle norme in materia di conguaglio era prevedibile. Ciò vale soprattutto nel caso di specie, in quanto la modifica non aveva l'effetto di imporre alla ricorrente, sotto forma di percezione di un importo compensativo, un onere prima inesistente, ma si era semplicemente risolta, con la diminuzione dell'importo da versare all'interessata, nella riduzione di un precedente vantaggio. La disciplina che la ricorrente avrebbe voluto far applicare avrebbe praticamente offerto la stessa garanzia che fornisce la prefissazione; ora, questo strumento non esiste per quanto riguarda gli importi compensativi monetari.
paragrafo 30
L'adozione di una disciplina derogatoria limitata è stata il frutto del contemperamento dell'interesse pubblico all'applicazione generale immediata e dell'interesse privato dell'operatore economico ad evitare che fossero tassate, con una nuova percezione di importi compensativi, operazioni d'importazione già effettuate.
paragrafo 31
La ricorrente, rappresentata, dall'avv. U. Feldmann, del foro di Colonia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. G. zur Hausen, in qualità d'agente, hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 19 ottobre 1977.
paragrafo 32
L'avvocato generale ha pesentato le sue conclusioni nell'udienza del 6 dicembre 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Il ricorso, proposto il 23 dicembre 1976, mira a far condannare la Comunità europea al pagamento della somma di 329429,40 DM a titolo di risarcimento del danno che la ricorrente assume di aver subito per il fatto che, con regolamento della Commissione 30 dicembre 1971, n. 2887 (GU n. L 288, pag. 57), veniva applicato all'Italia il sistema degli importi compensativi monetari fissati nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri;
punto 2
il 17 dicembre 1971, la ricorrente aveva stipulato un contratto di vendita con un'impresa italiana per la consegna, fra il gennaio e il giugno 1972, di circa 10000 tonnellate di zucchero bianco;
essa assume che il prezzo è stato stipulato in lire, tenendo conto degli importi compensativi monetari previsti dal regolamento della Commissione 10 dicembre 1971, n. 2635 (GU n. L 273, pag. 1) per le esportazioni dalla Germania in Italia;
in seguito alla decisione dell'Italia di applicare il sistema degli importi compensativi monetari, la Commissione aveva fissato, nel proprio regolamento 30 dicembre 1971, n. 2887, le modalità per la riscossione degli importi stessi sulle importazioni in Italia, senza tuttavia stabilire misure transitorie relative ai vecchi contratti;
la nuova disciplina avrebbe avuto, per la ricorrente, l'effetto che l'importo compensativo monetario che doveva esserle versato in Germania sulle sue esportazioni in Italia veniva ridotto in funzione dell'importo compensativo applicato alla merce in Italia, con la conseguenza ch'essa avrebbe subito una perdita su tali esportazioni.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 3
La Commissione, convenuta, eccepisce l'irricevibilità del ricorso, in quanto un'azione di danni ai sensi degli artt. 178 e 215 del trattato non può servire a contestare la legittimità di provvedimenti nazionali relativi all'applicazione delle disposizioni comunitarie;
un ricorso del genere sarebbe ricevibile soltanto qualora siano state esaurite tutte le possibilità d'impugnazione in sede nazionale;
il fatto che ha dato origine alla controversia è, nella fattispecie, il rifiuto dello Hauptzollamt (Ufficio centrale delle dogane), di Amburgo-Jonas di attribuire alla ricorrente l'importo compensativo ch'essa pretendeva in ragione delle esportazioni da lei effettuate in Italia;
ritenendosi lesa da un provvedimento d'attuazione adottato dalle autorità nazionali, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento in sede nazionale, il che avrebbe potuto, eventualmente, indurre i giudici tedeschi a sottoporre alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato, la questione relativa alla validità del regolamento n. 2887/71.
punto 4
Pur avendo iniziato un procedimento nella Repubblica federale di Germania, la ricorrente, incerta quanto al seguito che sarebbe stato dato al suo suggerimento di adire questa Corte in via pregiudiziale, proponeva, per evitare la prescrizione di cui all'art. 43 del Protocollo sullo Statuto della Corte, il presente ricorso.
punto 5
A suo dire, il danno da essa subito non deriva da provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, bensì da una omissione da parte della Commissione nell'ambito dei regolamenti d'attuazione dell'art. 6 del regolamento n. 974/71;
essa sostiene che la Corte si è dichiarata incompetente soltanto nei casi in cui la domanda era in realtà diretta contro provvedimenti adottati dalle autorità nazionali ai fini dell'applicazione delle norme di diritto comunitario;
a suo avviso, anche qualora, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, la Corte ritenesse che la disciplina da applicare potesse causare un danno in ragione della mancanza di opportuni provvedimenti transitori, il giudice nazionale non avrebbe la facoltà di adottare tali provvedimenti, di guisa che sarebbe comunque necessario adire direttamente la Corte in forza dell'art. 215 del trattato.
punto 6
La domanda proposta rientra nell'ambito della competenza della Corte, che è quindi tenuta ad esaminare se l'asserita omissione nei regolamenti comunitari d'attuazione dell'art. 6 del regolamento n. 974/71 costituisca un'infrazione atta a far sorgere la responsabilità della Comunità;
punto 7
il ricorso è perciò ricevibile.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 8
La ricorrente fa valere che l'applicazione del sistema degli importi compensativi all'Italia, mediante il regolamento n. 2887/71, le ha causato un danno, in quanto la Commissione ha omesso di stabilire un regime derogatorio o transitorio al fine di proteggere i contratti d'esportazione conclusi anteriormente al 19 dicembre 1977;
la Commissione — non tutelando il legittimo affidamento dei singoli — avrebbe in tal modo commesso una violazione grave di una norma superiore di diritto, il che fa sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215, 2o comma, del trattato CEE;
il suddetto regolamento escludeva dal sistema degli importi compensativi, per quanto riguarda l'Italia, le importazioni effettuate in base a contratti stipulati anteriormente al 19 dicembre 1971 e notificati alle autorità competenti dello Stato membro interessato anteriormente al 28 dicembre 1971, ovvero la cui stipulazione potesse essere provata mediante presentazione di documenti ufficiali;
il regolamento non prevedeva invece alcuna esenzione per le esportazioni da uno Stato membro ad un altro, effettuate in base ad analoghi contratti;
poiché il 17 dicembre 1971, data di stipulazione del contratto d'esportazione, non era prevedibile, l'adesione dell'Italia al sistema degli importi compensativi monetari, la ricorrente aveva potuto fare affidamento, basandosi sulla situazione giuridica esistente a quella data, sul fatto che, nell'imprevista eventualità dell'applicazione del sistema in Italia, la Commissione avrebbe emanato ade guate disposizioni transitorie, al fine di proteggere i legittimi interessi degli esportatori vincolati da contratti conclusi anteriormente;
inoltre, essa sostiene che è stato violato il principio d'uguaglianza, in quanto l'art. 4 del regolamento in questione stabiliva l'esenzione per i contratti d'importazione esistenti, ma non per i contratti d'esportazione.
punto 9
Come risulta già dall'art. 1 del regolamento n. 974/71, il sistema degli importi compensativi monetari implicava necessariamente la possibilità che tali importi venissero applicati in Italia, se questo Stato avesse ammesso la fluttuazione del tasso di cambio della propria moneta oltre il limite di oscillazione contemplato dallo stesso articolo;
inoltre, le conseguenze di qualsiasi estensione del sistema erano indicate nell'art. 2 dello stesso regolamento, ed erano perciò prevedibili;
i precedenti regolamenti della Commissione recanti modalità d'attuazione del regolamento n. 974/71, e cioè i regolamenti nn. 1013/71, del 17 maggio 1971 (GU n. L 110, pag. 8) e 1871/71, del 27 agosto 1971 (GU n. L 195, pag. 1), non stabilivano alcuna disciplina derogatoria in materia di esportazioni, bensì unicamente in materia di importazioni;
di conseguenza, né l'applicazione del sistema degli importi compensativi monetari all'Italia, né la mancanza di provvedimenti transitori a tutela dei vecchi contratti di esportazione hanno potuto ledere il principio del legittimo affidamento;
il fatto che siano state adottate disposizioni transitorie relative ai vecchi contratti d'importazione non ha violato neppure il principio d'uguaglianza, poiché il sistema degli importi compensativi monetari non ha identica incidenza sulle operazioni degli importatori e su quelle degli esportatori;
punto 10
il ricorso va perciò respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 11
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;
la ricorrente è rimasta soccombente;
le spese vanno quindi poste a suo carico;
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Le spese sono poste a carico della ricorrente.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Donner
Mertens de Wilmars
Pescatore
O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 dicembre 1977.
II cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher