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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5727 del 23/03/2015 (Rv. 634710 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Correzione di errore materiale nella sentenza di merito impugnata per cassazione - Istanza proposta nel controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634710-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

L'istanza di correzione dell'errore materiale deve essere proposta al giudice di merito che ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di legittimità, anche nel caso in cui avverso quella sentenza sia stato già proposto ricorso per cassazione, sicché è inammissibile l'istanza di correzione formulata dal resistente nel controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)