diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005 (Rv. 582784 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito - Correzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Parziale illegittimità costituzionale dell'art. 287 cod. proc. civ. per effetto della pronuncia della Corte cost. n. 335 del 2004 - Rilevanza.
Stato
decisa il 2005-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582784-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Nel caso in cui sia stato già proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, l'istanza di correzione non può essere proposta dinanzi alla corte di legittimità, ma unicamente al giudice di merito, a norma dell'art. 287 cod.proc.civ.. Tale principio "ancor più deve essere confermato" dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale del detto art., dettata dalla sentenza della Corte Cost. n. 335 del 2004, limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello", sicchè il solo giudice competente alla correzione è quello che ha emesso la sentenza affetta dall'errore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)