Sez. 3, Sentenza n. 3019 del 26/08/1975 (Rv. 377110 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FINALITA - ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA DEL FONDO DA PARTE DI CHI GIA LO COLTIVA DIRETTAMENTE - IDONEITA DEL FONDO ALLA COSTITUZIONE DI UN'IMPRESA FAMILIARE EFFICIENTE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FINALITA - ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA DEL FONDO DA PARTE DI CHI GIA LO COLTIVA DIRETTAMENTE - IDONEITA DEL FONDO ALLA COSTITUZIONE DI UN'IMPRESA FAMILIARE EFFICIENTE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
La prelazione ed il riscatto di cui alla legge 26 maggio 1965 n 590 intendono favorire - in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi - l'acquisizione della proprieta del fondo da parte di chi gia lo coltiva direttamente, in forza di un contratto di affitto, di mezzadria, di Colonia parziaria o di compartecipazione, a prescindere dalla idoneita del fondo stesso alla Costituzione di un'impresa familiare efficiente, che, qualora sussista, costituira titolo per la concessione dell'ulteriore beneficio del mutuo.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)