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Sez. 3, Sentenza n. 2106 del 01/04/1980 (Rv. 405761 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SOGGETTI LEGITTIMATI - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI COLONIA PERPETUA DAL COLONO PERPETUO AL PROPRIETARIO DEL FONDO - RISCATTO DA PARTE DEL COLONO DEL COLONO PERPETUO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405761-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SOGGETTI LEGITTIMATI - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI COLONIA PERPETUA DAL COLONO PERPETUO AL PROPRIETARIO DEL FONDO - RISCATTO DA PARTE DEL COLONO DEL COLONO PERPETUO - INAMMISSIBILITA.*

L'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, la cui ratio e quella di favorire la riunione nella stessa persona della qualita di proprietario e di coltivatore del fondo, ammette la prelazione ed il riscatto, in favore dell'affittuario, del mezzadro, del colono o del compartecipante, soltanto nelle ipotesi in cui il fondo sia oggetto di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi a favore di terzi. Pertanto, nel caso in cui il titolare del diritto di Colonia perpetua trasferisca tale diritto al proprietario del fondo, e da escludere il diritto di riscatto a favore di colui che assuma di coltivare il fondo medesimo in qualita di colono del colono perpetuo. (V 4130/75, mass n 378455; (V 3019/75, mass n 377110; (V 2903/72, mass n 360633).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)