Sez. 3, Sentenza n. 16229 del 29/10/2003 (Rv. 567766 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Promissario acquirente - Sentenza di condanna della controparte alla consegna dell'immobile - Mancata consegna - Sollevabilità dell'eccezione di inadempimento - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
Il promissario acquirente di un bene immobile, che abbia ottenuto la condanna della controparte alla consegna del bene stesso, è legittimato a sollevare l'eccezione di inadempimento - non esaurendosi, con la condanna predetta, la sfera dei rimedi giurisdizionali riconosciutigli - qualora la cosa compravenduta non gli sia stata consegnata, per essere l'alienante rimasto inadempiente alla propria obbligazione nonostante l'ordine del giudice, atteso che la condanna dell'inadempiente non equivale, sotto nessun aspetto, all'adempimento, restando la parte inadempiente tale fino a quando non adempia spontaneamente, ovvero sia costretta a farlo con l'esecuzione forzata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)