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Sez. 2, Sentenza n. 12978 del 06/09/2002 (Rv. 557279 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Valutazione comparativa del comportamento delle parti - Necessità - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557279-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto. (Nella specie, in applicazione del suindicato principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto illegittima perché contraria a buona fede l'eccezione di inadempimento opposta dall'acquirente al venditore rispetto all'obbligo, contrattualmente assunto, di rimuovere il vincolo alberghiero esistente sul bene venduto, in considerazione della facile conoscibilità della sussistenza del vincolo alberghiero e del fatto che l'acquirente aveva comunque continuato ad esercitare nell'immobile l'attività alberghiera cui esso era destinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)