Sez. 5, Sentenza n. 22017 del 13/10/2006 (Rv. 594771 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Superfici produttive di rifiuti speciali - TARSU - Regime speciale di esenzione previsto da decreti-legge non convertiti, a partire dal d.l. n. 619 del 1994 - Cessazione della vigenza - Data - Individuazione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Per effetto di quanto disposto dal primo comma dell'articolo unico della legge 11 novembre 1996, n. 575, che ha fatto salvi gli effetti di una serie di decreti-legge non convertiti, lo speciale regime, previsto a partire dall'art. 20 del d.l. n. 619 del 1994, di esenzione dalla TARSU della superficie che il contribuente dichiari produttiva di rifiuti speciali smaltiti a sue spese, รจ rimasto in vigore, sia pure con le varianti previste nei singoli successivi decreti-legge non convertiti, fino all'8 gennaio 1996 (sessantesimo giorno dalla pubblicazione del d.l. 8 novembre 1995, n. 463 sulla GU 9 novembre 1995, n. 262).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/11/1994 num. 619 art. 20 com. 2, Decreto Legge 08/11/1995 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1996 num. 575 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)