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Sez. L, Sentenza n. 12771 del 02/09/2003 (Rv. 566462 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Pensione d'invalidità a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ora Fondazione Enasarco) - Reddito pensionabile in relazione all'ultimo quinquennio - Accertamento riferito alla data di presentazione della domanda amministrativa per la pensione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566462-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

Con riferimento alla pensione di invalidità permanente (anche) parziale a carico dell'Enasarco, l'anno di presentazione della domanda amministrativa deve essere incluso nel computo a ritroso dell'ultimo quinquennio che la legge assume quale periodo di riferimento per la determinazione del reddito pensionabile, ai fini della identificazione della più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi, appunto, nell'ultimo quinquennio.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1973 num. 12 art. 13, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)