Sez. U, Sentenza n. 118 del 21/03/2001 (Rv. 544953 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Pensione di invalidità liquidata prima dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 - Revoca - Giudizio di ripristino - Accoglimento totale della domanda e ripristino della prestazione dall'epoca della soppressione - Requisito contributivo in relazione all'ultimo quinquennio (cosiddetto relativo) - Accertamento riferito alla data di presentazione dell'originaria domanda amministrativa - Necessità - Accoglimento parziale della domanda e riconoscimento del diritto alla prestazione ex legge n. 222 del 1984 con decorrenza successiva all'epoca della soppressione - Requisito contributivo "relativo" - Maturazione nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa di ripristino o nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario - Necessità - Domanda di ripristino presentata nel vigore della legge n. 222 del 1984 - Nuova disciplina del minimo di contribuzione nel quinquennio di riferimento - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Nella decisione della controversia avente ad oggetto il ripristino della pensione di invalidità, liquidata in base alle disposizioni esistenti nell'ordinamento prima dell'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 e poi soppressa, il giudice, qualora intenda provvedere, in totale accoglimento della domanda, al ripristino della pensione, senza soluzione di continuità, fin dall'epoca della soppressione, deve accertare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo cosiddetto relativo (attinente, cioè, all'ultimo quinquennio prima della presentazione della domanda di pensione in sede amministrativa), prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del periodo quinquennale nel quale debbono essere conteggiati i contributi, il giorno nel quale è stata presentata l'originaria domanda di pensione in sede amministrativa, con la conseguente applicazione della disciplina allora vigente (art. 9, n. 2 lett. b), R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952 n. 218); qualora, viceversa, in relazione alla medesima controversia, si profili l'accoglimento parziale della domanda, con il riconoscimento, ai sensi degli art. 1, 2 e 12, primo comma, legge n. 222 del 1984 (nel frattempo entrata in vigore) e 149 disp. att. cod. proc. civ., del diritto dell'interessato a conseguire la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva all'epoca della soppressione, il giudice deve controllare, anche d'ufficio, l'esistenza del suddetto requisito contributivo "relativo" prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale devono conteggiarsi i contributi, il giorno nel quale è stata presentata in sede amministrativa la domanda diretta al ripristino della pensione, con la conseguente applicazione, quanto al computo del periodo minimo di contribuzione nel quinquennio, dell'art. 4, secondo comma, della predetta legge n. 222 del 1984, ove la domanda di ripristino sia stata presentata dopo l'entrata in vigore di tale legge (ovvero prendendo come termine di riferimento il giorno in cui si è maturato il suddetto requisito nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, ex art. 18 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)