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Sez. 1, Sentenza n. 5033 del 18/09/1997 Cc. (dep. 07/10/1997) Rv. 208513 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Persistenza dopo l'applicazione di misura cautelare per il mantenimento della stessa - Necessità - Fatti sopravvenuti - Valutazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208513-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Il primo comma dell'art. 299 cod. proc. pen. stabilisce che le misure coercitive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 cod. proc. pen., che impone al giudice anche la prognosi relativa alla sussistenza di una causa di estinzione del reato o della pena, con il conseguente divieto, in caso affermativo, dell'applicazione, o, nell'ipotesi dell'art. 299 citato, del mantenimento della misura stessa. (Fattispecie nella quale il fatto sopravvenuto era rappresentato da sentenza di condanna a pena erroneamente ritenuta assorbita per intero dalla presofferta custodia cautelare. In relazione ad essa, la S.C. ha ritenuto che in ogni caso l'asserita erroneità della sentenza sul punto si sarebbe potuta far valere solo mediante l'impugnazione nel merito - e quindi non in sede cautelare - delle sue statuizioni, e che non può trovare cittadinanza nel processo penale un principio di rivalutabilità in ogni tempo degli indizi di colpevolezza, che finirebbe con il sovvertire la preminenza del giudizio di cognizione su ogni altro di tipo prognostico, posto che, intervenuta sentenza di condanna, il "decisum" è talmente incisivo da assorbire ogni altra valutazione prognostica in materia di misura cautelare personale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)