diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1026 del 15/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 204021 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Rinvio a giudizio - Possibilità di rimettere in discussione la sussistenza dei gravi indizi - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204021-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza

Dopo la modifica dell'art. 425 cod. proc. pen., che ha ampliato decisamente la sfera cognitiva e valutativa del giudice della udienza preliminare, l'avvenuto rinvio a giudizio implica un apprezzamento in termini di elevata serietà e fondatezza della proposizione accusatoria e di prevedibilità di una futura affermazione di condanna, che è del tutto assimilabile a quella del quadro indiziario necessario a fondare una misura cautelare e che esclude, conseguentemente, la possibilità di regressione a fasi di delibazione meramente incidentale della questione; sì che esso, in mancanza di fatti sopravvenuti idonei a modificare le valutazioni già effettuate, costituisce uno sbarramento, allo stato degli atti, a rimettere in discussione i gravi indizi di colpevolezza, discussione che altrimenti potrebbe risolversi in un contrasto con altre statuizioni adottate da organi giurisdizionali nell'ambito dello stesso processo, a fondamento delle quali sia posta appunto, in modo esplicito o implicito, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Contra, Corte cost. 15 marzo 1996 n. 71.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)