Sez. 6, Ordinanza n. 3909 del 13/10/1997 Cc. (dep. 18/12/1997) Rv. 211359 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca dei beni - Decreto di liquidazione del compenso all'amministratore dei beni - Impugnabilità del provvedimento da parte dell'amministrazione finanziaria dello Stato - Riconoscibilità - Rimedio proponibile - È l'opposizione alla esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
All'amministrazione finanziaria dello Stato, quale soggetto obbligato, deve riconoscersi, in base all'art. 24 Cost., il diritto di impugnare il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'amministratore dei beni confiscati, di cui all'art. 2 octies della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tale provvedimento, pur dotato della esecutorietà, ed impugnabile in base al comma settimo della citata disposizione, mediante ricorso davanti alla corte di appello, solo dall'amministratore, non può conseguentemente avere natura definitiva nei confronti dell'amministrazione finanziaria, rimasta estranea alla procedura, alla quale è lasciata la facoltà di proporre opposizione alla esecuzione in base all'art. 615 cod. proc. civ. V. Corte cost., ord. n. 149 del 23 maggio 1997.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)