Sez. 6, Ordinanza n. 915 del 22/02/1996 Cc. (dep. 15/05/1996) Rv. 205008 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Confisca di beni - Decreto di liquidazione del compenso all'amministratore - Mancata previsione di possibilità di impugnazione da parte della Amministrazione Finanziaria dello Stato - Questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - Manifesta infondatezza - Esclusione - Ragioni.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riguardo agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del comma settimo dell'art. 2 "octies" della legge 31 maggio 1965 n. 575 (come modificata dall'art. 3 del D.L. 14 gennaio 1989 n. 230, convertito in legge 4 agosto 1989 n. 282) nella parte in cui non prevede che anche l'Amministrazione finanziaria dello Stato, quale soggetto obbligato, non possa impugnare il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'amministratore dei beni confiscati in quanto rientranti nella disponibilità di soggetto sottoposto a procedura di prevenzione. Invero risulta privo di giustificazione razionale che mentre l'amministratore è abilitato a ricorrere alla Corte di Appello avverso il suddetto provvedimento, altrettanto non sia previsto per l'amministrazione finanziaria che pare non si trova affatto nella posizione di terzo, interessato soltanto di riflesso al medesimo. Al contempo il decreto in questione, costituendo lo Stato in debito e determinando l'ammontare della obbligazione, non può non fruire della tutela giurisdizionale garantita a tutti per la difesa di ogni diritto e interesse legittimo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 14/06/1989 num. 230 art. 3 CORTE COST., Legge 04/08/1989 num. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)