Sez. 3, Sentenza n. 37856 del 18/06/2015 Ud. (dep. 18/09/2015) Rv. 265087 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Affidamento a professionista dell'incarico - Persistente responsabilità dell'obbligato - Sussistenza - Dolo di evasione - Prova - Necessità - Contenuto.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo nè da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/09/2015 num. 158 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 1, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)