Sez. 5 - , Ordinanza n. 27822 del 31/10/2018 (Rv. 651541 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 – Condizione – Integrale pagamento nei termini e modi previsti dalla citata disposizione – Disposizioni di diverso tenore, più favorevoli al contribuente, di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della citata legge – Inapplicabilità – Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la definizione agevolata prevista dall'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 ha quale presupposto l'integrale pagamento nei termini e modi ivi previsti e le disposizioni di diverso tenore, più favorevoli al contribuente, di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della stessa legge sono inapplicabili, in quanto le norme in tema di condono hanno carattere eccezionale, sicché non possono essere integrate in via interpretativa dalle norme generali dell'ordinamento tributario né da quelle dettate da altre forme di definizione comprese nella medesima legge.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)