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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29062 del 06/10/2022 (Rv. 666080 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono fiscale ex art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 - Natura di condono clemenziale e non premiale - Differenze con le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16, l. n. 289 del 2002 - Inadempimento o pagamento parziale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666080-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

Il condono previsto dall'art. 9 bis della l. n. 289 del 2012, che consente di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie di cui agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge su richiamata, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario; pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività liquidatoria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3 della norma di riferimento, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei

termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si perde la possibilità di avvalersi della definizione anticipata.

Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)