Sez. 5 - , Sentenza n. 3976 del 15/02/2017 (Rv. 643104 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Cartella esattoriale fondata su accertamento definitivo - Termine per la notifica previsto dall'art. 1, comma 5-ter, lett. a), n. 2, del d.l. n. 106 del 2005 - Natura innovativa della disciplina - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
In tema di riscossione tributaria, il termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 1, comma 5-ter, lett. a), del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, è applicabile alle cartelle di pagamento, comprese quelle derivanti da ordinario accertamento, notificate successivamente alla data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione, non avendo la norma portata retroattiva, in quanto meramente rafforzativa e non assolutamente indispensabile a garantire la tutela del contribuente, mentre la disciplina retroattiva di cui agli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 ed 1, comma 5-bis, del citato d.l. trova applicazione solo in materia di controlli automatizzati, all'esito dei quali il contribuente viene a conoscenza dell'esercizio del potere impositivo unicamente con la notifica della cartella di pagamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)