Sez. 5 - , Ordinanza n. 4375 del 14/02/2019 (Rv. 652947 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Controllo cd. formale automatizzato - Termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento - Determinazione - Normative applicabili.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
Il controllo formale delle dichiarazioni soggiace ai termini di decadenza previsti dalla disciplina transitoria di cui all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, lett. b), n. 2, del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. in l. n. 156 del 2005), e da quella dettata in via generale dall'art. 1, comma 5-bis, del detto decreto, d.l. n. 106 del 2015, aventi entrambe effetto retroattivo, mentre la disciplina "a regime" del nuovo art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, estesa anche alle cartelle di pagamento emesse a seguito di accertamento d'ufficio, riguarda le sole cartelle notificate successivamente all'entrata in vigore della stessa l. n. 156 del 2005.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25, Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5, Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5, Legge 31/07/2005 num. 156 art. 1, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 23, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)