Sez. 3, Sentenza n. 14235 del 27/10/2000 (Rv. 541282 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Diffamazione - Fatto costitutivo della pretesa - Offensività dello scritto - Prospettazioni, in grado di appello, di aspetti offensivi (testo, disegni, grafica, contenuto) non dedotti in primo grado - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Il fatto costitutivo della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa è rappresentato dalla natura offensiva dello scritto. Ne consegue che costituisce un inammissibile mutamento del fatto costitutivo della pretesa l'allegazione, per la prima volta in grado di appello, di aspetti offensivi dello scritto (ad esempio, la forma, il titolo, il contenuto) non dedotti in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)