Sez. 3, Sentenza n. 16387 del 13/07/2010 (Rv. 614166 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Domanda di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa - Onere di specificazione dei passaggi o delle espressioni che si assumono diffamatori - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Specificazione in appello - Ammissibilità.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
Nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, l'attore ha il solo onere di allegare l'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa in senso lato del convenuto e dimostrare l'esistenza del documento offensivo e del danno ingiusto che ne è derivato, mentre non ha alcun onere di trascrivere ed indicare analiticamente i singoli passaggi dello scritto che ritiene offensivi o denigratori. Ne consegue che la circostanza che la parte solo in appello abbia provveduto a trascrivere testualmente le espressioni offensive di cui si duole non costituisce inammissibile mutamento della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)