Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016 (Rv. 639309 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Materiale documentario fornito dal consulente di parte - Utilizzazione da parte del consulente tecnico d'ufficio - Deduzione di nullità della consulenza - Onere di specificazione a carico del ricorrente - Mancato adempimento - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione (o la mancata acquisizione) e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico di ufficio - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 366, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)