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Sez. L, Sentenza n. 5093 del 05/04/2001 (Rv. 545633 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Materiale documentario fornito dal consulente di parte - Utilizzazione da parte del consulente tecnico d'ufficio - Deduzione di nullità della consulenza - Onere di specificazione a carico del ricorrente - Mancato adempimento - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2001-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545633-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l'onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione. In difetto di tale specificazione - senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta irritualità abbia avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata - si configura l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, stante la sua genericità.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)