Sez. 3, Sentenza n. 24332 del 30/09/2008 (Rv. 604634 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi - Annotazione nei registri dello stato civile - Necessità - Pignoramento anteriore all'annotazione - Inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale "ex" art. 2913 cod. civ. - Pignoramento successivo ma con ipoteca iscritta precedentemente - Potere di espropriare il bene ex art. 2808 cod. civ. - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 cod. proc. civ., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall'art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, "ex" art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)