Sez. 1, Sentenza n. 23745 del 16/11/2007 (Rv. 600757 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Opponibilità ai terzi - Data di annotazione nei registri dello stato civile - Retrodatazione al momento della domanda - Esclusione - Anticipazione al momento della trascrizione - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito per tutte le convenzioni matrimoniali nell'art. 162 cod. civ., è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione o anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)