Sez. L, Sentenza n. 11736 del 14/05/2010 (Rv. 613548 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE | Sentenza passata in giudicato di accertamento del diritto al ripristino della pensione di invalidità - Riconoscimento, in via amministrativa, dell'assegno ordinario di invalidità più favorevole - Rinunzia al trattamento pensionistico da parte dell'assicurato - Legittimità - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE
La sentenza di accertamento del diritto del pensionato al ripristino della pensione di invalidità già in godimento in forza del r.d. n. 636 del 1939, passata in giudicato, non esclude la rinuncia al trattamento pensionistico da parte dell'assicurato al quale sia stato riconosciuto, in via amministrativa, il diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222 del 1984, atteso che il provvedimento giurisdizionale di condanna dell'Istituto previdenziale si sostanzia in un comando che richiede, ai fini della sua attuazione, la volontà della parte vittoriosa, in mancanza della quale resta inalterata la diversa è più favorevole prestazione riconosciuta all'assicurato, e dovendosi ritenere che l'eventuale esecuzione della sentenza si tradurrebbe in un atto lesivo dei diritti primari della persona, in contrasto con il regime condizionato di libera disponibilità della pensione.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1939 num. 636 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)