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Sez. U, Sentenza n. 9492 del 19/05/2004 (Rv. 572953 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Mutabilità del titolo - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572953-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo della pensione né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti. Pertanto deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi, e ciò sia in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 (che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia), sia per la natura del rischio protetto, che accomuna le due forme di tutela, le quali in attuazione dell'art. 38 Cost. garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. Per contro, non è possibile la conversione del trattamento di invalidità in pensione di anzianità sulla base della anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell'attività lavorativa (in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione), in ragione della sostanziale diversità di questo beneficio, che rappresenta un riconoscimento ed un premio per la fedeltà al servizio e non è comparabile con le altre forme previdenziali comprese nell'area di tutela dell'art. 38 Cost., né rileva a questo fine il disposto dell'art. 22 della legge n. 153 del 1969, che stabilisce l'equiparazione tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia solo con riferimento al momento in cui si pervenga al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 14 com. 4, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 4, Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 2 com. 1, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)